Parere negativo per difetto di motivazione analitica nella costituzione di newco (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 30 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo rende ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, non investe il merito della scelta di costituire una società o di acquisire una partecipazione, ma verifica la completezza e l’attendibilità degli approfondimenti istruttori compiuti dall’ente e la coerenza delle conclusioni raggiunte. L’atto deliberativo deve esternare l’indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre forme organizzative, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva dell’operazione e la convenienza economica della scelta, con comparazione dei costi e dei benefici rispetto a soluzioni gestionali alternative. La motivazione meramente tautologica o il rinvio a valutazioni compiute in epoca precedente non assolvono l’onere di motivazione analitica. Il parere negativo non impedisce all’ente di procedere, ma lo obbliga a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a pubblicarle sul sito istituzionale.
Il Fatto
Il comune di Busto Arsizio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di una newco per la gestione del servizio di igiene ambientale, con conferimento del ramo d’azienda della società partecipata in house e successivo ingresso di un altro ente locale nella compagine sociale.
L’operazione si inquadra in un più ampio progetto di aggregazione tra operatori pubblici del territorio provinciale. L’ente ha corredato la delibera con il business plan, lo statuto della costituenda società, il regolamento sul controllo analogo congiunto e un questionario istruttorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro oggettivo del controllo. L’art. 5 TUSP attrae alla verifica della Corte solo gli atti di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni, mentre l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine rispetto agli atti esclusi. Nel caso esaminato la costituzione della newco da parte della partecipata diretta integra l’ipotesi normativa, poiché comporta l’ingresso indiretto dell’ente nella nuova compagine.
Sul piano formale il Collegio accerta il rispetto dell’art. 7 TUSP, essendo l’atto adottato dal Consiglio comunale, e ritiene assolto l’onere di consultazione pubblica previsto dall’art. 5, comma 2, TUSP. Rileva invece che lo statuto allegato è solo una bozza incompleta di alcuni elementi richiesti dall’art. 2463 cod. civ., ma considera ragionevole che siano integrati in sede di redazione definitiva. Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, il profilo appare sostanzialmente pretermesso, con esclusione formulata in modo tautologico.
Il nucleo del ragionamento riguarda il difetto di motivazione analitica. La pacifica riconducibilità del servizio ai servizi di interesse generale consente di superare le carenze sul principio di funzionalizzazione, ma non sull’indispensabilità del nuovo soggetto societario. La delibera non spiega perché una ulteriore propaggine societaria sia strettamente necessaria, né perché il progetto di aggregazione non sia perseguibile attraverso forme di cooperazione diretta tra i gestori esistenti.
Su parametri economici, la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, secondo cui il controllo verifica completezza e adeguatezza degli approfondimenti, affidabilità delle stime e coerenza complessiva delle conclusioni. Il business plan allegato è riferito agli attori dell’aggregazione e non alla società da costituire, non è asseverato, non indica il valore del ramo d’azienda né le grandezze dimensionali del conferimento. Difetta quindi la sostenibilità finanziaria oggettiva. La delibera si limita poi ad affermare in modo apodittico la sussistenza delle ragioni di convenienza economica, senza confronto attualizzato con soluzioni gestionali alternative e rinviando a valutazioni compiute in sede di affidamento originario. La Sezione rende pertanto parere negativo e ordina la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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