Revoca NASpI e contribuzione figurativa: nessuna tutela affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 51 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’indennità NASpI, legittimamente disposta per difetto dei requisiti di legge, preclude il riconoscimento della corrispondente contribuzione figurativa e impedisce il sorgere del diritto alla pensione anticipata prevista dall’art. 24, commi 10 e 11, d.l. n. 201/2011. Le ipotesi di accesso alla NASpI in caso di risoluzione consensuale, previste dall’art. 7 l. n. 604/1966, dall’art. 6 d.lgs. n. 23/2015 e dall’art. 14, comma 3, d.l. n. 104/2020, hanno carattere eccezionale e non sono estensibili per analogia. La tutela del legittimo affidamento del beneficiario non comporta la non ripetibilità di quanto indebitamente erogato, ma impone solo di verificare, secondo i principi di gradualità e proporzione, che le conseguenze restitutorie non risultino ingiustamente gravose.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di una società di servizi postali, aveva ottenuto l’indennità NASpI a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede sindacale nel giugno 2019. Nel giugno 2022 presentava domanda di pensione anticipata ex art. 24, commi 10 e 11, d.l. n. 201/2011, contando su 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva. L’INPS rigettava l’istanza rilevando un’anzianità inferiore, poiché nelle more aveva revocato l’indennità NASpI, facendo venir meno i relativi contributi figurativi.

Il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo il ripristino della contribuzione figurativa e il riconoscimento della pensione, sostenendo la buona fede nella percezione dell’indennità e l’illegittimità della revoca. L’istanza cautelare veniva respinta per difetto di periculum in mora. Nel frattempo il giudice del lavoro, adito per il riconoscimento della NASpI, rigettava il ricorso confermando la legittimità della revoca.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha respinto il ricorso, condividendo pienamente le motivazioni della sentenza del giudice del lavoro che aveva escluso il diritto alla prestazione. Il venir meno della contribuzione figurativa costituisce conseguenza diretta della revoca legittimamente disposta dall’INPS.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo dell’indennità NASpI, introdotta dal d.lgs. n. 22/2015, osservando che l’accesso in caso di risoluzione consensuale è ammesso solo nelle ipotesi tassative previste dall’art. 7 l. n. 604/1966, dall’art. 6 d.lgs. n. 23/2015 e dall’art. 14, comma 3, d.l. n. 104/2020. L’accordo raggiunto in sede sindacale non rientra in alcuna di tali fattispecie. Trattandosi di norme di carattere eccezionale, esse non sono estensibili per analogia.

Quanto al legittimo affidamento, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. n. 11659 del 30 aprile 2024) e la Corte costituzionale n. 8/2023: la tutela dell’affidamento può temperare la condictio indebiti attraverso la modulazione temporale dell’obbligazione restitutoria, secondo criteri di gradualità e proporzione, senza però vanificarla. Nel caso dell’indennità NASpI, di natura previdenziale, non operano le deroghe previste per le prestazioni pensionistiche e assistenziali.

La Corte ha escluso che il mancato riconoscimento della contribuzione leda eccessivamente le condizioni di vita del ricorrente. L’INPS aveva rimesso in termini l’interessato per il pagamento dei contributi volontari con decorrenza retroattiva; la mancata adesione ha ritardato l’accesso alla pensione di soli 9 mesi, essendo comunque conseguita la pensione anticipata flessibile (“quota 103”) dall’aprile 2023. L’incentivo all’esodo percepito, pari a complessive euro 105.000,00, risulta ampiamente sufficiente a escludere il rischio di indigenza e a garantire un tenore di vita analogo.

Le spese sono state compensate in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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