Riliquidazione pensionistica per i benefici del CCNL riconosciuta al pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 238 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I miglioramenti economici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro producono effetti sul trattamento pensionistico solo quando specifiche clausole del contratto collettivo li estendano espressamente al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, considerando il pensionato come ancora in servizio a tali limitati fini. In presenza di tale clausola, i benefici economici devono essere integralmente computati nella base pensionabile al momento del collocamento a riposo, anche se la retribuzione effettivamente percepita nell’ultimo giorno di servizio era rimasta invariata. L’INPS è tenuto alla riliquidazione del trattamento previdenziale sulla base del modello PA04 trasmesso dall’Amministrazione datoriale, con pagamento delle differenze maturate e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio differenziale.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente del Ministero dello Sviluppo Economico cessata dal servizio il 31.05.2018, era titolare di pensione diretta di vecchiaia decorrente dal 01.06.2018. Nel settembre 2020 il Ministero trasmetteva all’INPS un nuovo modello PA04 per la rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione del rinnovo del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018.
L’INPS provvedeva al pagamento degli arretrati solo nel maggio 2022, ma la liquidazione risultava errata: l’importo della retribuzione pensionabile era rimasto invariato, non recependo il rinnovo contrattuale. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo, la ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione della pensione e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze. L’Istituto si costituiva eccependo di non aver ricevuto la comunicazione dell’Amministrazione datoriale e di non essere competente a provvedere d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha accolto il ricorso, affermando che le norme del contratto collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale esse si riflettono sul trattamento pensionistico, quando specifiche clausole prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di vigenza, in deroga al criterio di determinazione della pensione sulla retribuzione percepita nell’ultimo giorno di servizio di cui all’art. 43 d.P.R. 1092/1973.
Nel caso di specie, l’art. 47 del CCNL Area Funzioni Centrali prevede espressamente che i benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 46 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei soggetti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del triennio contrattuale. La ricorrente, cessata il 31.05.2018, rientra in tale previsione e ha quindi diritto al computo integrale dei benefici economici nella base pensionabile.
La circostanza che l’ultima liquidazione operata dall’INPS abbia riguardato la sola quota C della pensione, senza rivalutazione del c.d. “ultimo miglio”, non esclude il diritto alla riliquidazione integrale: l’Amministrazione datoriale ha già adottato gli adempimenti di propria competenza trasmettendo il modello PA04 e l’INPS non può opporre la mancata ricezione di comunicazioni per sottrarsi all’obbligo di dare attuazione alla riliquidazione.
Il Giudice ha pertanto riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti previsti dal CCNL, con pagamento dei ratei arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria secondo il criterio differenziale fissato dalle SS.RR. sentenza 10/QM/2002, e ha condannato l’INPS alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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