Parere sfavorevole per carenze motivazionali sull’acquisto di partecipazione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 240 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie, disciplinato dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 della medesima disposizione e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il giudizio di conformità ha a oggetto la motivazione del provvedimento e impone analitica rappresentazione delle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e dell’alternativa tra gestione diretta o esternalizzata del servizio. Non soddisfa tale onere l’atto che ometta una valutazione comparativa quantitativa tra il modello in house providing e l’acquisto sul mercato. Le carenze motivazionali su questi parametri assumono carattere assorbente e fondano il parere sfavorevole.

Il Fatto

Il comune istante sottopone al controllo preventivo della Sezione regionale la deliberazione consiliare con cui approva l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti urbani, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui è socio. L’operazione, promossa da quest’ultimo, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in cinque delle sette zone omogenee dell’area metropolitana, e prelude all’affidamento del servizio di igiene urbana alla medesima società.

Alla deliberazione sono allegati il piano industriale, relazioni di valutazione e congruità finanziaria, lo statuto della società e lo schema di patto parasociale. La questione arriva davanti alla Sezione in quanto l’atto rientra tra quelli soggetti al controllo preventivo previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, che impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta e alla Corte di pronunciarsi entro sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica il controllo come peculiare attività di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, richiamando sul punto la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. L’oggetto del giudizio è l’atto deliberativo, e il suo baricentro è la motivazione del provvedimento, secondo un orientamento risalente della stessa Sezione.

La Corte passa quindi a esaminare l’operazione e i documenti allegati. Rileva che l’acquisizione della partecipazione indiretta non prevede un affidamento contestuale del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il piano industriale, però, prefigura una crescita dei comuni soci e dei servizi gestiti, con la prospettiva di un affidamento a partire dal 2026 e un’estensione fino al 2035. Questa previsione, secondo la Sezione, rende l’atto dichiaratamente preordinato alla razionalizzazione delle gestioni e alla successiva assegnazione del servizio.

La Corte lascia in disparte la coerenza dell’operazione con lo statuto del gestore, la sussistenza del controllo analogo a cascata — contestata in giudizio — e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. Concentra invece il giudizio sulle carenze motivazionali in ordine ai parametri della convenienza economica e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta o esternalizzata.

Secondo l’orientamento della Sezione, espresso nella deliberazione n. 2/2024/PASP, l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa di carattere quantitativo della scelta del modello in house rispetto all’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige infatti la motivazione circa le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Nel provvedimento in esame difetta il quadro economico di confronto rispetto all’esternalizzazione e manca una valutazione comparativa dei costi, anche di sintesi, rispetto ai gestori attuali o ai costi stimati di un progetto da porre a base di gara. L’assenza di questi elementi è ritenuta assorbente di ogni ulteriore profilo critico. La Sezione esprime pertanto parere sfavorevole. Il comune, ove intenda procedere egualmente, è tenuto a motivare analiticamente le ragioni del dissenso, a darne pubblicità sul sito istituzionale e a informarne la Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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