La RIA statale non si estende ai dipendenti regionali siciliani (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 94 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che aveva limitato al 31 dicembre 1990 l’operatività delle maggiorazioni della R.I.A. per i dipendenti statali, non è invocabile dagli ex dipendenti della Regione Siciliana. La R.I.A. regionale è disciplinata da norme proprie, adottate nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva riconosciuta dall’art. 14, comma 1, lettera q), dello Statuto, senza rinvio alla normativa statale. La riliquidazione del trattamento pensionistico presuppone il previo accertamento, in sede retributiva, del diritto alla maggiorazione, non potendosi conseguire direttamente in sede pensionistica la sua inclusione nella base di calcolo.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità del coniuge, già dipendente regionale in quiescenza, ha chiesto la rideterminazione della base pensionabile con inclusione delle maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993, oltre differenze economiche, interessi e rivalutazione. A fondamento della domanda ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 4 dell’11 gennaio 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, con conseguente riespansione della proroga disposta dall’art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992. Secondo la prospettazione attorea, tale effetto si estenderebbe all’ordinamento regionale siciliano in ragione del parallelismo tra normativa statale e regionale.

Diffidato senza esito il Fondo Pensioni, la ricorrente ha incardinato il giudizio. Si sono costituiti l’Assessorato regionale e il Fondo Pensioni, eccependo il difetto di legittimazione attiva, il difetto di giurisdizione, la decadenza e la prescrizione quinquennale, e contestando nel merito l’estensibilità della pronuncia della Consulta.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Giudice afferma la giurisdizione della Corte dei Conti. Richiamando le Sezioni Unite n. 16168/2011, rileva che la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale. La pretesa attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e alla sua quantificazione, senza incidenza sul rapporto di servizio.

È altresì affermata la legittimazione attiva della ricorrente. La richiesta riguarda la rideterminazione del proprio trattamento di reversibilità e non benefici non invocati dal coniuge defunto. Il decesso è avvenuto prima della pronuncia della Consulta e la corretta applicazione dei meri adeguamenti automatici non equivale a una pretesa azionata ex novo. Sul punto è richiamata la Sezione d’Appello Sicilia n. 25/2018.

Nel merito, il ricorso è respinto. Il Giudice richiama, ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell’All. 2 al c.g.c., le decisioni della medesima Sezione nn. 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025, nonché Sezioni giur. Sardegna n. 106/2025 e Calabria n. 82/2025. L’orientamento, uniforme, esclude che dalla decisione della Consulta — relativa a uno specifico comparto di dipendenti statali — possa trarsi un principio erga omnes invocabile dagli ex impiegati regionali.

La prospettazione attorea è ritenuta inattuabile per la specificità della disciplina regionale, scaturita dall’esercizio della potestà legislativa esclusiva di cui all’art. 14, comma 1, lettera q), dello Statuto, che riserva alla Regione lo stato giuridico ed economico dei propri dipendenti. Detta questione risulta indirettamente rilevata nella stessa pronuncia della Corte costituzionale.

Infine, la maggiorazione a titolo di R.I.A. deve essere previamente riconosciuta sul versante retributivo. Solo tale ineludibile accertamento, o una pronuncia definitiva del giudice del lavoro, consente il successivo transito nella base pensionabile. Non è ammissibile la riliquidazione diretta del trattamento in godimento, facendo leva sull’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza di un provvedimento formale dell’amministrazione di appartenenza, tanto più che il credito retributivo risulta ormai prescritto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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