Parifica del conto da parte dello stesso agente contabile: giudizio improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 589 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale costituisce fase imprescindibile e condizione di procedibilità dell’esame del conto. Essa deve provenire da un soggetto estraneo alla gestione, in applicazione del principio di alterità tra controllore e controllato. L’apposizione del visto di regolarità da parte dello stesso agente contabile, che abbia redatto il conto, equivale a una non parifica e non realizza le finalità di garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche. Ne consegue che, accertata in sede giudiziale l’assenza della parifica, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, restando assorbiti gli ulteriori profili di irregolarità.
Il Fatto
Il magistrato relatore, con Relazione n. 499/2024, ha evidenziato irregolarità sul conto giudiziale reso dall’agente contabile, economo di un Comune, per l’esercizio 2023. Tra i profili contestati: l’apposizione del visto di regolarità da parte dello stesso agente, la mancanza della determina di impegno del responsabile del servizio finanziario per la costituzione del fondo economale, l’assenza della relazione degli organi di controllo interno, il pagamento di tasse automobilistiche per spese ritenute programmabili e il mancato pareggio del conto a fine esercizio.
La Procura ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto con condanna dell’agente al pagamento di € 1.558,86 per spese non discaricabili e di € 2.000 per la restituzione del fondo non speso. L’agente contabile ha resistito, sostenendo la regolarità della parifica e la natura obbligatoria delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità logico-giuridica il profilo relativo all’apposizione del visto di regolarità da parte dello stesso agente contabile. Richiamando l’art. 139, comma 2, c.g.c., l’art. 140, comma 1, c.g.c. e l’art. 145, comma 3, c.g.c., la Sezione osserva che la parificazione da parte dell’amministrazione è fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto.
La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui l’amministrazione è il primo destinatario dell’obbligo di rendiconto e la parifica non si esaurisce in un controllo di coerenza interna, ma attesta la corrispondenza tra rendicontazione e risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell’ente. In difetto di parifica, non può dirsi pendente il giudizio né decorrere il termine quinquennale.
Il passaggio centrale riguarda il principio di alterità. Per non venire meno alle proprie finalità, la parifica deve provenire da un soggetto estraneo alla gestione, essendo necessaria la diversità soggettiva tra controllore e controllato. La coincidenza tra agente contabile e titolare del potere di verifica elude la possibilità di contestare le risultanze del conto.
Nel caso concreto, il visto è stato apposto dallo stesso agente contabile. L’argomentazione difensiva — secondo cui la deliberazione della Giunta comunale, adottata con la partecipazione del Sindaco e del Segretario comunale, avrebbe garantito il rispetto del principio di alterità — è respinta. La Corte richiama l’art. 122, comma 4, del Regolamento per il Servizio economato, che fa riferimento a rendiconti riconosciuti “regolari” e dunque impone una previa verifica.
Poiché la parifica proveniente dallo stesso agente equivale a una non parifica, il Collegio dichiara il giudizio improcedibile, restando assorbiti gli ulteriori profili di irregolarità. Trattandosi di pronuncia in rito, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.