Partecipazione del Comune a CER cooperativa: motivazione analitica e vincoli TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 43 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma cooperativa integra un acquisto di partecipazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e ricade nel controllo della Corte dei conti, che delibera sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8. La finalità meritoria perseguita dalle CER non esonera l’amministrazione dall’onere motivazionale rafforzato: l’atto deliberativo deve dare separata e circostanziata evidenza alla necessità del modulo societario, alla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, alla convenienza economica e alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. La consultazione pubblica richiesta dalla norma non si esaurisce nella mera comunicazione alla cittadinanza, ma impone il coinvolgimento sullo specifico schema di atto deliberativo.
Il Fatto
Un Comune della provincia di Bolzano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera del Consiglio comunale con cui ha approvato l’adesione, come socio, a una società cooperativa costituita per gestire una comunità energetica rinnovabile, unitamente a un business plan. L’operazione si inserisce nel progetto “Green Communities” finanziato con risorse del PNRR, che prevede l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici da connettere alla comunità energetica.
Il Comune ha rappresentato di voler assumere la qualità di socio produttore e consumatore, con una quota una tantum di importo contenuto. Su richiesta istruttoria della Sezione, l’Ente ha precisato che alla data indicata l’unico atto concluso era la delibera consiliare, non essendo ancora stata versata la quota né deliberata l’ammissione da parte della cooperativa. Da qui la possibilità di pronunciarsi nell’ambito delle forme di collaborazione previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 5, comma 3, del TUSP, che limita l’ambito oggettivo del controllo al momento in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualifica di socio. Poiché l’attuazione societaria non era ancora intervenuta, il controllo è stato ritenuto possibile; diversamente, le verifiche sarebbero esperibili solo nell’esercizio di altre funzioni, come quelle sui piani di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP.
Sul piano della competenza, l’adesione è stata approvata dal Consiglio comunale in conformità all’art. 7, comma 1, lett. c), del TUSP. La Corte rileva tuttavia che dalla deliberazione non risulta il parere del Revisore e che statuto e atto costitutivo della cooperativa non sono stati trasmessi, sebbene richiesti in via istruttoria.
Quanto al vincolo finalistico, la Sezione ricorda che la produzione di energia da fonti rinnovabili è espressamente consentita dall’art. 4, comma 7, del TUSP e dall’art. 1, comma 4/bis, della l.p. n. 12/2007. Osserva però che lo scopo mutualistico statutario non è esclusivo e che non tutte le attività dell’oggetto sociale paiono riconducibili alle finalità istituzionali di un ente locale. Il modello societario deve essere valutato come strettamente necessario rispetto all’intervento e il tipo prescelto come il più funzionale.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la duplice accezione — oggettiva e soggettiva — elaborata dalle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG. Il business plan trasmesso, con prospetto quinquennale e previsioni di ricavi e utili, consente di ritenere l’onere motivazionale sufficientemente assolto sotto questo profilo. Restano da monitorare in gestione la convenienza economica e la previsione della situazione organica. La Sezione segnala inoltre il rischio di duplicazione di partecipazioni nel medesimo settore energetico, già detenute dall’Ente, da valutare in sede di razionalizzazione periodica.
La Corte ravvisa invece due profili di criticità. Non è stata posta in essere alcuna vera consultazione pubblica sullo schema di atto deliberativo, essendosi il Comune limitato a richiamare la comunicazione alla popolazione tramite i media locali. La compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, infine, non può essere assolta con un mero rinvio alla normativa europea, ma esige un’adeguata istruttoria sull’assenza di rischi per la concorrenza.
Nota della Redazione
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