Danno erariale indiretto e giudicato penale nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 239 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto e alla sua illiceità, con la conseguenza che alla Corte dei conti è preclusa ogni valutazione che collida con i presupposti e le statuizioni del giudice penale. Il danno erariale indiretto si configura quando la condotta illecita del dipendente determini l’esborso risarcitorio della P.A. in favore dei terzi, e si materializza con il passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna dell’amministrazione. Sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità: rapporto di servizio, condotta illecita, pregiudizio patrimoniale, nesso causale e elemento psicologico, che nel caso di violazione volontaria dei doveri di ufficio integra il dolo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero, chiedendo la condanna al pagamento, a titolo di danno erariale indiretto, della somma di 107.937,01 oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa nasce dall’esborso sostenuto dall’amministrazione per eseguire la sentenza del Tribunale civile di Lecce, immediatamente esecutiva e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero, in veste di responsabile civile, e lo stesso dipendente al risarcimento dei danni patiti dalle vittime di un reato di violenza sessuale accertato in sede penale.
Il convenuto, raggiunto da invito a dedurre, non ha trasmesso controdeduzioni e non si è costituito in giudizio. La causa è stata pertanto trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto, rilevando che l’atto di citazione e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati ritualmente notificati a mezzo del servizio postale, come attestato dalla cartolina di avviso di ricevimento depositata in atti.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 651 cod. proc. pen., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale. Da tale principio discende, secondo la giurisprudenza contabile consolidata richiamata, la preclusione per il giudice contabile di ogni statuizione che venga a collidere con le risultanze del pronunciamento penale.
Il percorso argomentativo si fonda sull’accertamento del reato. La sentenza del Tribunale penale di Lecce, confermata in appello e resa definitiva dal rigetto del ricorso per cassazione, aveva dichiarato il dipendente responsabile del delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., condannandolo alla reclusione e all’interdizione perpetua da ogni ufficio attinente alla tutela dei minori e da qualunque incarico nelle scuole, oltre al risarcimento in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede. Su tale base si è poi instaurato il contenzioso civile, definito con la sentenza di condanna dell’amministrazione al risarcimento, cui è seguito l’esborso effettivo.
La Corte ha quindi verificato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile. Ha ravvisato il rapporto di servizio tra il convenuto e l’amministrazione, la condotta illecita accertata con efficacia di giudicato, la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza ricollegabili agli artt. 54, 97 e 98 Cost. e alle disposizioni del CCNL comparto scuola, area ATA. Quanto al nesso causale, ha ritenuto che la condotta penalmente illecita, tenuta proprio nel contesto in cui il dipendente era tenuto alla sorveglianza degli alunni, sia legata in via diretta e immediata al pregiudizio patrimoniale.
Il pregiudizio è stato identificato con il complessivo esborso sostenuto dal Ministero per risarcire le vittime. La Corte ha precisato, in linea con le Sezioni riunite n. 14/2011/QM e n. 3/2003/QM, che il danno erariale indiretto si è materializzato con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna della P.A. al risarcimento. L’elemento psicologico è stato ravvisato nel dolo, integrato dalla volontaria violazione dei fondamentali obblighi di servizio. La domanda è stata pertanto accolta, con condanna al pagamento della somma indicata e delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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