Parifica del rendiconto provinciale e funzione di controllo non giurisdizionale (Corte dei Conti Sez. Riunite Trentino-Alto Adige n. 3 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle regioni e delle province autonome, pur celebrato con le formalità della giurisdizione contenziosa e in contraddittorio con l’amministrazione e con il Procuratore regionale, non costituisce esercizio di funzione giurisdizionale e resta ascritto alla funzione ausiliaria di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione. Esso si sostanzia nel raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell’ente e nella contestualizzazione dell’attività di parifica con la relazione sul rendiconto. Il controllo si estende alla verifica del rispetto dei limiti di impegno e di pagamento e dei vincoli di indebitamento, senza che la deliberazione di parifica assuma natura di accertamento giudiziale.

Il Fatto

Le Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono chiamate a pronunciarsi sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2024.

L’istruttoria è stata svolta dalla Sezione di controllo di Trento, che ha trasmesso gli esiti alle Sezioni Riunite. La Provincia ha depositato osservazioni, mentre il Collegio dei revisori ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed espresso parere favorevole al disegno di legge di approvazione. Il Procuratore regionale ha concluso per la parifica, richiamando le osservazioni depositate in udienza.

La Motivazione della Corte

La decisione muove dalla qualificazione della parifica, già confermata dalla sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 34/2024/QM/PRES_PROC e sorretta dalla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 226/1976, n. 181/2015 e n. 184/2022). Il procedimento, ancorché deliberato con le formalità della giurisdizione contenziosa, non è esercizio di funzione giurisdizionale e va ricondotto alla funzione ausiliaria di controllo.

Il Collegio verifica il rispetto dei limiti di impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione. Il rendiconto provinciale espone un risultato di competenza di euro 1.289.366.810,87, un equilibrio di bilancio di euro 1.225.775.333,88 e un equilibrio complessivo di euro 1.223.924.891,05.

Il risultato di amministrazione è pari a euro 1.364.176.583,07, di cui euro 78.566.172,34 di parte accantonata, euro 48.981.600,34 di parte vincolata e euro 1.236.628.810,39 di parte disponibile. Il risultato di esercizio ammonta a euro 1.072.955.224,91 e il patrimonio netto a euro 9.975.956.903,22; il fondo di cassa al 31 dicembre 2024 è pari a euro 4.657.533.428,36.

La Corte accerta il rispetto del limite di indebitamento prescritto dall’art. 62 del d.lgs. n. 118/2011, come attestato dal Collegio dei revisori nella relazione resa ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011. Il Collegio dei revisori ha confermato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze finali della gestione.

Le osservazioni sul modo in cui la Provincia si è conformata alle leggi sono riportate nella relazione unita alla decisione, redatta nei limiti delle verifiche effettuate. La Corte pertanto parifica il rendiconto generale nelle componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, approva l’unità relazione e ordina la restituzione del rendiconto munito di visto al Presidente della Provincia per la presentazione al Consiglio provinciale insieme al disegno di legge di approvazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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