Parificazione del conto e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 32 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto dell’agente contabile, intesa come dichiarazione che ne certifica la regolarità contabile e la conformità alle scritture dell’amministrazione, costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto. In sua assenza il giudizio è improcedibile, non potendo trovare applicazione l’istituto della regolarizzazione già previsto dal regolamento di procedura abrogato. Il deposito in corso di causa del conto munito di parifica non sana il giudizio originario, ma apre un nuovo procedimento, da iscrivere a ruolo con nuovo numero e con decorrenza del termine quinquennale dal nuovo deposito. Negli enti locali la parificazione può essere sostituita da atti equipollenti, quali il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o l’approvazione del conto da parte dell’organo politico.

Il Fatto

Con tre relazioni di deferimento il magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti giudiziali redatti, per l’esercizio 2023, dalla banca tesoriera e da due agenti contabili di un Comune. I conti risultavano depositati, ma privi della parificazione richiesta dall’art. 618 del r.d. n. 827/1924.

Il magistrato istruttore rimetteva al Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame dei conti, dubitando che la regolarizzazione fosse ancora possibile dopo l’abrogazione del r.d. n. 1038/1933. Fissata l’udienza, il Comune ridepositava i conti unitamente alla parificazione già approvata, segnalando che la stessa non era stata in precedenza caricata per mero errore materiale. Il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi la regolarità dei conti con discarico degli agenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla distinzione tra irregolarità o nullità del conto e cause di improcedibilità. Quest’ultima può essere pronunciata solo in due casi: inesistenza giuridica o fattuale del conto, quando manchino i requisiti minimi di forma-sostanza (come la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati), oppure mancanza di una condizione di procedibilità, quale la parificazione.

La Corte afferma che la parificazione è presupposto processuale imprescindibile, perché imposta da norme generali (art. 139, comma 2, c.g.c., art. 618 r.d. n. 827/1924, punto 4.2. dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), perché solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140 c.g.c., e perché il giudice relatore deve verificarne l’avvenuta parifica prima dell’esame (art. 145, comma 3, c.g.c.). Richiama sul punto le Sezioni Riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.

La Sezione ammette poi l’equipollenza, per gli enti locali, del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o dell’approvazione consiliare o di giunta, richiamando la giurisprudenza contabile della Sez. giur. Calabria. Nel caso concreto, però, i conti erano stati depositati privi sia della parifica sia degli atti equipollenti: i giudizi vanno dunque dichiarati improcedibili.

Il rideposito in corso di causa dei medesimi conti, unitamente alla parificazione, non sana il giudizio originario: rende procedibile il giudizio sui conti depositati ex novo, da iscrivere a ruolo con nuovo numero, con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. dalla data del nuovo deposito. La decisione, di mero rito, non equivale a discarico, restando da svolgere l’istruttoria nel merito; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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