Reversibilità di pensione di reversibilità esclusa per i superstiti del dante causa (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 79 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione ai superstiti, il diritto alla pensione di reversibilità sorge iure proprio alla morte del pensionato o dell’assicurato in favore dei soggetti indicati dalla legge, in funzione del loro rapporto con il defunto e della condizione personale al momento del decesso. Ne consegue che, alla morte del titolare di una pensione di reversibilità, questa non può essere ulteriormente trasferita ai suoi superstiti. La pensione di reversibilità ex art. 22 della legge n. 903/1965 spetta ai superstiti del titolare di pensione diretta, ma non può essere riconosciuta ai superstiti di chi già godeva di pensione di reversibilità. Quando il trattamento in godimento del dante causa derivi da reversibilità di pensione liquidata in regime non pubblico, la controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e spetta al giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’accertamento della propria assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la condanna dell’INPS al riconoscimento della pensione di reversibilità riferita al trattamento di cui beneficiava la madre, deceduta. A sostegno ha dedotto di essere stata riconosciuta invalida al 100% dall’INPS con accertamento del 20 marzo 2019, confermato il 16 aprile 2021, e di aver convissuto stabilmente con la madre essendo economicamente a suo carico.
La Commissione medico-legale dell’INPS, con visita del 7 ottobre 2020, ha però escluso che la condizione di assoluta e permanente inabilità sussistesse alla data del decesso della madre. La ricorrente ha prodotto visite specialistiche di parte di segno contrario; il ricorso amministrativo è rimasto privo di esito, donde l’adizione della Corte dei conti. L’INPS si è costituito eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità per mancanza di un formale provvedimento e il difetto di giurisdizione del giudice contabile, e nel merito il rigetto per difetto del requisito sanitario e dei requisiti economici.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha affrontato anzitutto la questione di giurisdizione, qualificandola pregiudiziale e come tale da esaminare con priorità rispetto a ogni altra. È principio consolidato che il rispetto dei criteri di riparto della giurisdizione costituisce presupposto indefettibile per la valida instaurazione del processo: il giudice adito deve pertanto verificare d’ufficio, anche in assenza di specifica eccezione di parte, la propria giurisdizione prima di esaminare il merito o qualsiasi altra questione processuale.
Sul piano sostanziale, la Corte ha ricostruito la natura del diritto: in materia di pensione ai superstiti, il diritto alla pensione di reversibilità sorge iure proprio alla morte del pensionato o dell’assicurato, in favore dei soggetti indicati dalla normativa, in funzione del rapporto con il defunto e della condizione personale al momento del decesso. Da ciò discende la non trasferibilità della pensione di reversibilità ai superstiti di chi già ne era titolare.
Il collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità costante sul punto, da ultimo Cass. civ., Sez. lav., 22 maggio 2024, n. 14287: la pensione di reversibilità ex art. 22 della legge n. 903/1965 spetta ai superstiti del titolare di pensione diretta, ma non può essere riconosciuta ai superstiti di chi già godeva di pensione di reversibilità.
Nel caso concreto è risultato pacifico che il trattamento pensionistico in godimento alla madre della ricorrente fosse frutto di reversibilità derivante da pensione liquidata al marito in regime non pubblico. Non sussistendo alcuna connessione con trattamenti in tale regime, la controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., il giudice contabile, nel declinare la propria giurisdizione, è tenuto a indicare il giudice competente, individuato nel giudice ordinario ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c. Le spese di lite sono state integralmente compensate, trattandosi di pronuncia fondata su questione pregiudiziale di giurisdizione.
Nota della Redazione
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