Astensione obbligatoria del giudice contabile che ha già deciso il merito (Corte dei Conti Sez. III App. n. 278 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile il magistrato che abbia già conosciuto il merito della controversia in una precedente fase processuale è tenuto ad astenersi, ai sensi dell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 21 cod. giust. cont.. La partecipazione al collegio del giudizio di rinvio di componenti che avevano deciso la precedente pronuncia di merito, poi annullata con rinvio, integra la violazione dell’obbligo di astensione. Ne consegue la nullità della sentenza resa dal collegio così composto, con rimessione degli atti al primo giudice in diversa composizione. La garanzia di imparzialità del giudice, posta dall’art. 111 Cost., opera oggettivamente, a prescindere dalla formale instaurazione di un giudizio di ricusazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il mancato riversamento al Comune delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno da una struttura ricettiva gestita da una società, poi fallita. La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con la sentenza n. 206/2021, ha condannato gli odierni appellanti al pagamento in favore del Comune, in solido e secondo diverse imputazioni soggettive, quale danno erariale.

Gli appellanti hanno impugnato quella pronuncia, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’obbligo di astensione da parte di due magistrati che avevano già composto il collegio autore della precedente sentenza di merito, annullata con rinvio. La questione arriva così davanti alla Sezione terza giurisdizionale centrale di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce gli appelli, proposti avverso la medesima sentenza. Prima di ogni altra questione, anche d’ufficio, affronta il tema della composizione del collegio che ha reso la pronuncia impugnata, per verificarne la regolarità.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 21 e 22 cod. giust. cont. in materia di astensione e ricusazione. Tali norme trovano fondamento nella garanzia costituzionale di imparzialità del giudice, sancita dall’art. 111 Cost. La loro funzione è assicurare la terzietà del giudicante e preservare la fiducia delle parti nell’amministrazione della giustizia.

Viene in rilievo, in particolare, l’ipotesi in cui il giudice abbia conosciuto la causa come magistrato in altro grado del procedimento. Secondo la lettura offerta dalla giurisprudenza, richiamata dalla Corte, il rischio di prevenzione è circoscritto ai casi in cui il magistrato abbia partecipato a una precedente decisione incidente sul merito della controversia, non essendosi limitato a valutare aspetti formali o meramente processuali.

La Corte verifica allora cosa accadde nel giudizio di primo grado: il collegio, con la sentenza n. 68/2019, era entrato nel merito, analizzando i documenti e le prove e ritenendo sussistente il danno. I due magistrati contestati avevano fatto parte di quel collegio e, successivamente, erano stati chiamati a comporre anche il collegio del giudizio di rinvio. Essi avevano dunque già valutato la fondatezza della pretesa prima del giudizio di rinvio.

Questa circostanza integra la violazione dell’obbligo di astensione, operante a prescindere dall’attivazione del rimedio della ricusazione e rilevabile anche d’ufficio. Di conseguenza, in applicazione degli artt. 24, 46 e 49 c.g.c., la Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la definizione del merito e per la pronuncia sulle spese, anche del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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