La Corte dei conti parifica il rendiconto regionale e approva la relazione (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, la Corte dei conti accerta la legalità finanziaria dell’azione amministrativa e verifica l’affidabilità del rendiconto, la legittimità e la regolarità delle operazioni, la corrispondenza tra le risultanze contabili e la concordanza con la contabilità economico-patrimoniale. La parificazione presuppone il rispetto degli equilibri di bilancio e del limite legale d’indebitamento. La Corte delibera la parificazione e approva la relazione di cui all’art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con osservazioni e suggerimenti di modificazioni e riforme. Il giudizio si conclude con la restituzione dei conti, muniti del visto, al Presidente della Regione per la presentazione al Consiglio regionale.

Il Fatto

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Friuli Venezia Giulia è stata investita del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2023. Il disegno di legge del rendiconto, approvato dalla Giunta regionale, è pervenuto alla Sezione il 20 maggio 2024 e, con le modifiche successivamente approvate, il 26 giugno 2024.

Prima della decisione, la Sezione aveva reso al Consiglio regionale, con separata deliberazione del 28 giugno 2024, la dichiarazione di affidabilità del rendiconto e di legittimità e regolarità delle operazioni. Il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione plenaria per il 17 luglio 2024, per assumere le decisioni sulla parificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla dichiarazione di affidabilità già resa e dalla legalità finanziaria dell’azione regionale. Verifica in particolare l’avvenuto rispetto dell’equilibrio di bilancio, come disposto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché del limite legale d’indebitamento, ai sensi dell’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011.

Il controllo si articola su più piani. La Sezione verifica la corrispondenza tra le risultanze contabili del bilancio di previsione, le variazioni intervenute nel corso della gestione e le risultanze del rendiconto. Verifica inoltre la corrispondenza tra il rendiconto e le risultanze riepilogative delle operazioni del tesoriere.

Su un ulteriore livello, la Corte accerta la concordanza tra le risultanze del conto del bilancio e quelle della contabilità economico-patrimoniale, unitamente al rispetto degli equilibri di bilancio. È il quadro complessivo dei controlli che sorregge la pronuncia di parificazione.

Nella relazione unita alla decisione, ai sensi dell’art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte formula osservazioni sul modo con cui l’Amministrazione regionale ha operato per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e per l’attuazione delle discipline amministrative e finanziarie, con suggerimenti di modificazioni e riforme ritenute opportune.

Il percorso si chiude con la parificazione del rendiconto per l’esercizio 2023 e l’approvazione dell’annessa relazione. La Corte ordina che i conti, muniti del visto, siano restituiti al Presidente della Regione per la successiva presentazione al Consiglio regionale, e dispone la trasmissione della decisione e della relazione ai Presidenti del Consiglio regionale e della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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