Inammissibile il quesito sulla spettanza del rimborso chilometrico al segretario reggente (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 07.06.2024)
`
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 902/1975 e dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è subordinata a rigorosi requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve attenere alla contabilità pubblica e non può essere diretto a ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale. È pertanto inammissibile la richiesta di motivato avviso che investa la spettanza del diritto al rimborso delle spese di spostamento in capo al segretario comunale reggente, involgendo l’interpretazione del CCNL e la legittimità di un caso di specie. Una simile richiesta determina un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente, incompatibile con la sua posizione di terzietà e indipendenza. La funzione consultiva non può inoltre interferire con comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione da parte di altri organi giurisdizionali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di motivato avviso in materia di rimborso dei costi di accesso alla sede di segreteria comunale assegnata a titolo di reggenza a scavalco a un segretario comunale titolare di altra sede. Il quesito riguardava le tratte di spostamento tra la sede principale e quella a reggenza, per le quali il funzionario rivendicava un rimborso chilometrico parametrato a un quinto del costo della benzina per km percorso, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 417/1978.
L’Amministrazione chiedeva, in particolare, se la Sezione condividesse l’orientamento espresso dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Basilicata, con la delibera n. 27/2019/PAR, e se l’aspettativa rivendicata dal segretario potesse ritenersi legittima, anche in considerazione dell’assenza di mezzi di trasporto pubblico negli orari richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato i presupposti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, ha verificato la legittimazione dell’organo istante, riconosciuta in capo al Sindaco quale organo di vertice dell’ente. Sotto il profilo oggettivo, ha richiamato la nozione di contabilità pubblica elaborata dalla giurisprudenza contabile, che ricomprende le normative e gli atti applicativi disciplinanti l’attività finanziaria, la gestione della spesa e i relativi controlli.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui possono essere forniti pareri solo su questioni di carattere generale e astratto, restando esclusa ogni valutazione su atti o casi specifici. La richiesta non può essere diretta a ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale, per evitare che la magistratura contabile sia coinvolta nei processi decisionali degli enti, condizionando l’attività amministrativa su cui è chiamata a esercitare un controllo esterno e neutrale.
La Sezione ha rilevato che il quesito si articolava in due segmenti. Il primo atteneva all’adesione al precedente orientamento della magistratura contabile lucana, toccando il tema dell’efficacia persuasiva o vincolante del precedente giurisprudenziale, profilo estraneo all’oggetto della funzione consultiva. Il secondo sollecitava una valutazione di legittimità di un caso di specie, configurandosi come richiesta di indicazioni concrete per l’attività gestionale.
La Corte ha inoltre distinto il caso in esame da quello esaminato dalla Sezione per la Basilicata, ove la questione era ricompresa nella contabilità pubblica in quanto attinente a norme di contenimento della spesa, con interpretazione dell’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010 rispetto all’art. 45, comma 2, CCNL del 16 maggio 2001. Nel caso prospettato, invece, il quesito involgeva il solo aspetto sostanziale della spettanza del diritto al rimborso e l’interpretazione delle previsioni contrattuali.
Infine, in presenza di un possibile futuro contenzioso di natura giuslavorista, la Sezione ha richiamato l’orientamento della Sezione delle Autonomie n. 24 del 2019, secondo cui la funzione consultiva non può espletarsi su quesiti riguardanti comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione da parte di altri organi giurisdizionali. La richiesta è stata pertanto dichiarata inammissibile.
`
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.