Conto del consegnatario inidoneo se manca il modello analitico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 258 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il deposito del conto giudiziale costituisce l’agente in giudizio e appartiene in via esclusiva all’amministrazione, che vi provvede a mezzo di un responsabile del procedimento dopo la parificazione. Il conto del consegnatario di beni mobili deve esibire, per forma e contenuto, il carico, lo scarico e i resti della gestione, secondo l’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e l’art. 616 R.D. n. 827/1924; il solo modello riepilogativo 16/M, privo dei modelli analitici delle consistenze e dei movimenti, è inidoneo e il conto è irricevibile. La mancata o incompleta trasmissione non è imputabile all’agente contabile e non può essere sanata dall’acquisizione in giudizio dei modelli omessi, che imporrebbe una nuova istruttoria.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un reparto dell’Aeronautica militare, per l’esercizio 2016. Il conto è depositato presso la Sezione nel luglio 2019 e riguarda, in realtà, due gestioni: l’agente ha assunto le funzioni di consegnatario solo dal settembre 2016, subentrando al predecessore, ma il rendiconto copre l’intero esercizio finanziario.
Il magistrato istruttore rileva che il conto è stato compilato con il solo modello 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni di carico, senza i modelli analitici previsti dalla disciplina di settore, e chiede la fissazione dell’udienza. La difesa deposita memorie e documentazione, sostenendo la correttezza del modello utilizzato e chiedendo, in via subordinata, un’ordinanza istruttoria per l’acquisizione dei modelli mancanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, che la Corte costituzionale, sentenza n. 59/2024, descrive come procedura necessaria per verificare se chi ha avuto maneggio di risorse pubbliche sia in grado di rendere conto del modo legale in cui le ha impiegate. L’oggetto dello scrutinio è la legittimità della gestione, attraverso il controllo del conto consuntivo già sottoposto al procedimento di parificazione ex art. 138 c.g.c.
Da qui la regola processuale: il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., e l’ordinamento riserva in via esclusiva al magistrato contabile l’esame dei conti, in posizione di terzietà rispetto all’amministrazione. Alla verifica giudiziale non può supplirsi con controlli interni, pur rigorosi.
Sul piano sostanziale il consegnatario di beni mobili assume un obbligo di custodia che implica la resa del conto giudiziale ex art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e la rimanenza finale. Tali risultanze non compaiono nel modello 16/M trasmesso: il conto, già per questo, non è aderente alle prescrizioni di legge.
Il Collegio precisa che il modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per gli enti locali, non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare. Resta però fermo che il conto deve contenere tutti i dati richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le stesse Istruzioni tecnico-applicative richiamate dalla difesa, al capo IX, annoverano il modello 16/M come uno soltanto dei documenti che compongono il conto giudiziale e amministrativo, insieme agli ordini di carico e scarico e ai modelli analitici 8/M, 9/M e 10/M, tutti da trasmettere alla Sezione.
La trasmissione compete all’amministrazione, che vi provvede tramite un responsabile del procedimento e con la relazione degli organi di controllo interno. Nel caso concreto è stato depositato il solo modello 16/M, riferibile all’intero esercizio e non in via esclusiva all’agente, senza che il responsabile o la relazione segnalassero l’irregolarità formale, il ritardo o l’estensione del conto ad altra gestione. La mancata trasmissione non è sanata dai modelli depositati in giudizio dall’agente, che imporrebbero una nuova istruttoria, e non è imputabile all’agente contabile. Il Collegio dichiara pertanto irricevibile il conto, demandando all’amministrazione il puntuale adempimento degli obblighi di legge, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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