Partecipazione camerale a società consortile in house difetta convenienza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 149 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di conformità degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie, disciplinato dall’art. 5, comma 3, TUSP, la Corte dei conti verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo, la conformità dell’atto agli artt. 4, 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016, l’osservanza dell’onere motivazionale di cui all’art. 5, comma 1, TUSP e la compatibilità dell’operazione con le norme europee sugli aiuti di Stato. Il requisito della sostenibilità finanziaria può ritenersi integrato, nel caso di partecipazione in società già esistente, sulla base dei dati di bilancio degli esercizi precedenti, dell’equilibrio economico-finanziario e della capacità dell’organismo di operare autonomamente. La convenienza economica, invece, impone all’ente procedente di motivare analiticamente non solo la scelta di ricorrere allo strumento societario in luogo del mercato, ma anche la congruità dell’importo deliberato rispetto alle finalità perseguite e alle dimensioni dell’investimento già detenuto dagli altri soci pubblici. L’omessa o insufficiente motivazione su tale specifico profilo impedisce il superamento del controllo e giustifica il parere parzialmente negativo, pur in presenza di un atto complessivamente motivato.
Il Fatto
La Camera di commercio di Salerno, con deliberazione di Giunta camerale n. 8 del 4.3.2025, ha approvato l’adesione all’aumento di capitale sociale offerto dalla società consortile a responsabilità limitata DINTEC, per un importo massimo di € 10.000,00 al valore nominale, senza sovrapprezzo.
L’operazione, trasmessa alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, ha trovato copertura sul conto di budget mediante storno autorizzato dalla medesima deliberazione. Acquisita la documentazione integrativa richiesta dal magistrato istruttore, la questione è stata deferita all’esame collegiale per la verifica di conformità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del controllo. Sul piano soggettivo, la Camera di commercio rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dall’art. 1 TUSP. Sul piano oggettivo, l’adesione all’aumento di capitale comporta l’acquisto della qualità di socio in una società non ancora partecipata dall’ente, riconducendo l’operazione all’ambito dell’art. 5, comma 3, TUSP. La competenza della Sezione regionale è affermata in applicazione dell’art. 5, comma 4, TUSP, in continuità con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 18/SSRRCO/PASP/2022 sull’analoga vicenda DINTEC.
L’atto è stato ritenuto conforme all’art. 7 TUSP, essendo adottato dall’organo amministrativo dell’ente, e rispettoso dei vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP. La società è consortile a responsabilità limitata, non ha scopo di lucro, opera in in house providing, dedica la propria attività prevalentemente ai soci e il suo oggetto sociale è riconducibile alle categorie dell’art. 4, comma 2, TUSP, segnatamente alla produzione di servizi di interesse generale e all’autoproduzione di beni e servizi strumentali.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, il Collegio l’ha ritenuta integrata sulla base dei bilanci degli esercizi 2022 e 2023, che evidenziano patrimonio netto positivo, utile in tutto il triennio e disponibilità liquide a fine 2023 pari a euro 1.300.094. Il lungo periodo di attività della società, costituita nel 1991, è stato valutato come indice della sua capacità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario.
Il profilo critico è stato individuato nella convenienza economica. Pur riconoscendo che l’atto reca una motivazione articolata sulle ragioni del ricorso all’agenzia di sistema e sui benefici attesi, la Sezione ha rilevato che l’ente non ha fornito valide argomentazioni sull’importo deliberato. Il valore delle quote detenute da gran parte delle altre Camere di commercio è risultato di gran lunga inferiore all’impegno finanziario assunto da Salerno; la stessa Unioncamere Campania detiene una partecipazione di € 1.363,73. Il criterio di assegnazione proporzionale delle quote, che tempera l’importo massimo deliberato, non esclude l’assunzione di una quota consistente.
Il Collegio ha pertanto concluso che, sotto il profilo della convenienza economica e dell’importo deliberato, l’onere motivazionale non è stato assolto, esprimendo parere parzialmente negativo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, con trasmissione della deliberazione all’amministrazione interessata e ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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