Responsabilità contabile e dies a quo della prescrizione nella revoca del finanziamento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 68 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di un finanziamento pubblico, il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre dal momento in cui l’amministrazione danneggiata acquisisce una conoscenza piena e sufficiente dell’illecito, non dalla formale adozione del provvedimento di revoca del beneficio né dalla mera scadenza del termine di rendicontazione. Il perfezionamento dell’illecito contabile si realizza con la definitiva mancata rispondenza dell’impiego delle somme alle finalità e alle tempistiche per cui furono attribuite, potendo intervenire anche prima della decadenza dal finanziamento. L’omessa rendicontazione costituisce solo indice presuntivo della incompiuta realizzazione dell’investimento, salva la prova contraria del prevenuto.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale aveva condannato l’appellante, quale socia e amministratrice di una società percettrice di un contributo, al pagamento di euro 87.835,31 oltre accessori in favore di una società in house della Regione, a titolo di danno erariale. Il pregiudizio derivava dalla parziale distrazione di un finanziamento agevolato destinato all’incentivazione dell’imprenditoria artigianale locale, concesso all’esito di una procedura selettiva per la realizzazione di investimenti.

I primi giudici avevano rigettato l’eccezione di prescrizione, valorizzando l’omessa rendicontazione delle somme entro il termine fissato dal bando. L’appellante ha contestato esclusivamente tale capo, sostenendo che il dies a quo dovesse individuarsi nella cancellazione della ditta dal registro delle imprese, o in subordine nell’avvio del procedimento di revoca, con conseguente intempestività dell’iniziativa risarcitoria, essendo l’invito a dedurre notificato solo nel marzo 2022.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha ritenuto il gravame infondato, pur precisando l’iter motivazionale della pronuncia impugnata. Ha anzitutto affermato che il momento di perfezionamento dell’illecito contabile non coincide con la formale cessazione del titolo legittimante il trattenimento delle somme, ma con la definitiva mancata rispondenza dell’impiego delle somme alle finalità e alle tempistiche di attribuzione, richiamando la propria precedente pronuncia Sez. I App. n. 393/2022. Tale momento può sopravvenire anche molto prima della decadenza dal finanziamento.

In tale prospettiva, l’omessa rendicontazione assume valore di mero indice presuntivo della incompiuta realizzazione dell’investimento, salva la prova contraria del prevenuto. La Corte ha osservato che il bando non sanzionava con la decadenza la violazione dell’obbligo di rendicontazione in sé, ma solo in quanto essa impedisse la prova dell’effettiva realizzazione dell’investimento.

Nel caso concreto, l’appellante non ha comprovato il compimento dell’iniziativa nei termini, sicché l’illecito erariale deve ritenersi consumato. Tuttavia, la decorrenza della prescrizione non può coincidere né con la revoca del beneficio, né con la scadenza del termine di rendicontazione, bensì con la cessazione dell’attività imprenditoriale, testimoniata dalla cancellazione della ditta dal registro delle imprese, essendo a quella data irreversibilmente mancato il raggiungimento degli obiettivi del finanziamento.

La Corte ha poi escluso che la conoscibilità oggettiva dell’illecito possa desumersi sic et simpliciter da tale circostanza, non rientrando nei compiti dell’amministrazione defatiganti verifiche continue, essendo il percettore onerato di comunicare ogni circostanza rilevante. Il fatto dannoso è divenuto sufficientemente conoscibile dallo spirare del termine assegnato al percettore per controdedurre alle contestazioni, momento in cui l’amministrazione ha acquisito tutti gli elementi istruttori necessari. Poiché il preavviso di revoca è stato adottato il 7 marzo 2017 e il termine di risposta è scaduto il successivo giorno 27, tale data costituisce il dies a quo della prescrizione.

Il decorso è stato interrotto dalla notifica del provvedimento di autotutela, recante i caratteri della costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 cod. civ., e, successivamente, dalla notifica dell’invito a dedurre del marzo 2022: tra le due date non è decorso il quinquennio. L’appello è stato pertanto rigettato, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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