Responsabilità contabile esclusa per rilascio dell’agibilità e nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 23 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del certificato di agibilità da parte degli uffici tecnici comunali, pur in presenza di un obbligo convenzionale del soggetto attuatore non adempiuto, non integra responsabilità amministrativa quando manca il nesso di causalità con il danno erariale. Il diniego del titolo abitativo non avrebbe indotto il privato all’adempimento dell’obbligo di realizzare l’opera di urbanizzazione, essendosi questi già dichiarato non assoggettato. La valutazione causale si fonda sul principio del più probabile che non: il danno non è conseguenza diretta della condotta contestata se il comportamento alternativo doveroso non avrebbe comunque evitato il pregiudizio. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria della Procura regionale per infondatezza, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio cinque dipendenti del Comune, all’epoca dei fatti, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 731.823,28 in favore dell’ente locale. Le contestazioni riguardavano il rilascio delle certificazioni di agibilità di due edifici compresi in un piano attuativo e il parere tecnico propedeutico, in violazione di una clausola della Convenzione urbanistica che subordinava l’agibilità alla realizzazione di una passerella pedonale di attraversamento ferroviario, a carico del soggetto attuatore.

Tre responsabili di area erano stati ammessi al rito abbreviato. Nei confronti del responsabile dell’Area Edilizia e del tecnico dell’Ufficio LL.PP. la Procura ha quantificato l’addebito in euro 109.773,49 ciascuno, pari al 15% del totale, per aver concorso a rilasciare i titoli e aver così determinato la perdita dell’unica garanzia dell’adempimento del privato. I convenuti hanno eccepito l’insussistenza dell’elemento soggettivo, del nesso causale e l’erroneità della quantificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione delle condotte contestate: il parere favorevole del tecnico e il successivo rilascio delle concessioni di agibilità, entrambi del 12.01.2012. La Procura ha prefigurato che il rifiuto del titolo avrebbe spinto il soggetto attuatore all’adempimento dell’obbligo di realizzare il sovrattraversamento.

Tale effetto non emerge dagli atti. Il contenzioso civile definito dal Tribunale di Perugia ha accertato che l’impedimento della società derivava dall’interferenza tra i lavori della passerella e quelli di adeguamento del collettore fognario, condizionanti la progettazione e l’esecuzione dell’opera. Il Comune, dopo lunga inerzia, ha intimato la trasmissione del progetto esecutivo in soli quindici giorni, termine irrealistico, e ha rifiutato la garanzia di euro 50.000,00 offerta dalla società.

Il soggetto attuatore, con atto di citazione notificato al Comune il 15.12.2011, aveva già manifestato di non ritenersi più assoggettato all’obbligo. Il Comune, dal canto suo, aveva emesso l’ordinanza-ingiunzione per l’escussione della polizza e si era precluso il soddisfacimento del credito.

In applicazione del principio del più probabile che non, il Collegio esclude che il diniego dell’agibilità avrebbe potuto conseguire l’effetto indicato dalla Procura. Il rifiuto avrebbe semmai generato un ulteriore contenzioso del privato. L’illegittimità delle certificazioni rispetto alla normativa di settore è rimasta affermata ma non dimostrata, non essendo stato depositato il regolamento comunale di igiene.

Nessuna censura può quindi addebitarsi ai convenuti, in assenza del nesso di causalità tra le condotte e il prefigurato danno, anche a prescindere dalla disamina dell’illiceità. La domanda è rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione e condanna dell’ente locale alle spese difensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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