Partecipazione indiretta e controllo ex art. 5 TUSP nella holding dei rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 223 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, opera ogni volta che l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio in una realtà societaria, nuova o già esistente. La funzione di scrutinio va collocata nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Sono pertanto soggette al parere le deliberazioni di acquisizione di partecipazioni mediante sottoscrizione di aumento di capitale, anche quando l’operazione si inserisce in un più ampio disegno di aggregazione societaria. Restano escluse solo le operazioni societarie straordinarie che non comportano l’assunzione della qualità di socio, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale da parte del socio già tale, la trasformazione fra tipi societari e la fusione per incorporazione.
Il Fatto
Il Comune di Seren del Grappa, già socio di Bellunum s.r.l. per una quota minimale del capitale, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria. L’operazione, promossa dal Consiglio di Bacino “Dolomiti”, è diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla costituenda holding Bellunum, attraverso il conferimento delle quote di Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l. e Valpe Ambiente s.r.l. in Bellunum, previo aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione dei soci attuali.
All’esito il Comune deterrà una partecipazione diretta in Bellunum e una partecipazione indiretta nelle tre società conferite, tutte soggette a controllo analogo congiunto. Il Comune ha chiesto alla Sezione il parere sulla conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. Il controllo si colloca tra le due fasi dell’operazione: la prima, pubblicistica, di determinazione della volontà dell’ente di assumere la veste di socio; la seconda, privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre a scrutinio e quelli esclusi.
La Sezione richiama la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, con cui le Sezioni riunite hanno escluso dallo scrutinio le operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione per incorporazione. In quel caso, per i soci delle incorporate, l’operazione si atteggia a continuazione del contratto sociale in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso la definizione del rapporto di concambio.
La fattispecie in esame, pur afferendo a un’operazione societaria straordinaria, si colloca in una fase anteriore: ciascun ente partecipante acquista la qualità di socio in nuove società, o mediante partecipazione diretta in Bellunum, o mediante partecipazione indiretta nelle altre tre. La fusione per incorporazione è prevista solo in una fase successiva. Gli enti già soci di Bellunum acquisiscono la partecipazione indiretta nelle tre società in ragione del conferimento delle relative quote a titolo di acquisto nell’aumentato capitale sociale.
La Sezione esamina quindi i requisiti dell’art. 5 TUSP. L’atto è stato adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. I vincoli tipologici e finalistici sono rispettati: le società sono a responsabilità limitata e operano nell’ambito dei servizi pubblici locali, in coerenza con l’art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la delibera prende atto del piano economico-finanziario della holding e dei piani quinquennali delle singole società, da cui emerge il mantenimento degli equilibri senza futuri interventi sul capitale. L’operazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’ente, concretandosi nel conferimento di quote già possedute. Resta in capo al Comune il monitoraggio dell’evoluzione economica delle società. La convenienza economica è suffragata dallo studio commissionato e dall’analisi di benchmark del Consiglio di Bacino. Sotto il profilo degli aiuti di Stato, l’operazione non prevede intervento finanziario dei soci, ma solo conferimento in natura.
All’esito, la Sezione non ravvisa elementi ostativi alla partecipazione indiretta e all’assunzione della qualità di socio nelle tre società da parte del Comune.
Nota della Redazione
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