Partecipazioni indirette e gestore unico del servizio idrico: necessità non motivata (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 23 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, è soggetto al controllo della Corte dei conti ex art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, che si conclude con un parere, anche negativo, superabile solo con motivazione analitica e pubblicità sul sito istituzionale. Lo scrutinio verifica la necessità della società per le finalità istituzionali, le ragioni e la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea degli aiuti di Stato. La motivazione è carente quando non confronta la scelta con l’alternativa dell’assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico già partecipato, né quantifica gli oneri prospettati. La creazione di una società destinata a svolgere attività analoghe a quelle del gestore unico integra la fattispecie delle partecipazioni in società con oggetto similare, esponendo l’ente alla razionalizzazione periodica.
Il Fatto
Il Comune di Villar Pellice, socio sia del gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO Torinese sia del gestore operativo salvaguardato, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui autorizzava i rappresentanti nell’assemblea dei soci di quest’ultimo a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dal gestore salvaguardato.
La nuova società avrebbe assunto il ruolo di gestore operativo nell’area del Pinerolese, ricevendo in conferimento il ramo d’azienda del gestore salvaguardato e operando in forza di un contratto di servizio con il gestore unico. Il comune sarebbe rimasto socio diretto di entrambe le società e avrebbe acquisito una partecipazione indiretta nella NewCo. La Sezione ha esaminato la delibera nell’esercizio della funzione di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la natura del proprio intervento richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022: nonostante il legislatore lo denomini parere, il pronunciamento ex art. 5, comma 4, TUSP postula un’attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti definiti. Lo scrutinio segue i criteri indicati dalla deliberazione n. 23/2022.
Quanto al profilo procedimentale, la consultazione pubblica è stata attuata con termine di otto giorni e pubblicazione sui siti istituzionali. La Sezione la ritiene modalità piuttosto limitata, non persuasivo il richiamo alle ragioni di urgenza a fronte di un’operazione elaborata per oltre due anni, e priva di riscontro l’indicazione delle osservazioni eventualmente pervenute.
Sul piano finalistico, l’atto è ricondotto all’art. 5, comma 3, TUSP, trattandosi di partecipazione indiretta priva di copertura in espresse previsioni legislative. La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 201/2022 sull’onere motivazionale rafforzato e la giurisprudenza contabile sull’infungibilità dello strumento societario.
Nel merito, la creazione del nuovo soggetto non trova copertura nella gestione salvaguardata cessata il 31.12.2023 e perpetuerebbe l’anomala partecipazione a due società per un unico servizio. La motivazione omette di confrontare la scelta con l’alternativa dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico e non quantifica i maggiori oneri addotti. Ricorre inoltre il rischio di partecipazioni in società con oggetto analogo, con esposizione alla razionalizzazione ex art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.
Sul piano finanziario, la Sezione rileva che il valore del ramo d’azienda conferito risulta negativo per euro 340.915,22 e che i margini operativi previsti appaiono esigui, di poco superiori all’1% dei costi operativi. Infine, la motivazione non valuta compiutamente la posizione del socio di minoranza multi-utility sotto il profilo degli aiuti di Stato, essendo la tariffa idrica configurabile come prestazione patrimoniale imposta. La Sezione ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della società e alla conseguente acquisizione delle partecipazioni indirette.
Nota della Redazione
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