Motivazione apparente per relationem e appello pensionistico: rimessione al primo giudice (Corte dei Conti Sez. II App. n. 230 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, l’art. 170, comma 1, c.g.c. limita l’appello ai soli motivi di diritto, qualificando come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. La motivazione resa per relationem al parere di un organo ausiliario è legittima solo se consente di ricostruire l’iter logico seguito e di intendere la risposta alle deduzioni difensive. Non è sufficiente il richiamo apodittico al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio quando restano obliterate le censure di parte e l’istanza di supplemento istruttorio. In tal caso, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., gli atti vanno rimessi al primo giudice in diversa composizione.

Il Fatto

L’appellante, ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato dal 1981 al 2013, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia cervicale degenerativa. Sosteneva che le mansioni svolte lo avessero esposto a condizioni ambientali estreme, idonee a determinare l’infermità.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva negato la dipendenza della patologia da fatti di servizio, qualificandola come esito di processi degenerativi legati all’età. L’INPS, di conseguenza, aveva comunicato il diniego della pensione privilegiata per difetto del requisito di ascrivibilità alle categorie della Tabella A. La Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, con sentenza n. 831/2021, aveva respinto il ricorso, aderendo ai giudizi del Comitato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 170, comma 1, c.g.c., che circoscrive l’appello pensionistico ai soli motivi di diritto e assimila a questioni di fatto quelle sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, che ha tracciato i criteri di distinzione: il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo se la sentenza manchi del tutto di motivazione o presenti motivazione solo apparente.

Tale limite va coordinato con l’obbligo di motivare le sentenze, desumibile dall’art. 5 c.g.c., dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 111 Cost. Costituisce violazione di legge sia la radicale mancanza di motivazione, sia la motivazione apparente, ossia fondata su argomentazioni inidonee a rivelare l’iter logico della decisione.

Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva motivato con tecnica di integrale rinvio, per relationem, ai giudizi del Comitato di verifica, ritenuti frutto di completa istruttoria. La Corte rileva che la sentenza non menziona neppure l’infermità rilevante, non indica l’iter logico del rigetto, non esamina i fatti dedotti né la perizia di parte, recante elementi critici rispetto al parere richiamato, e non motiva sul diniego degli ulteriori accertamenti medico-legali richiesti.

La motivazione per relationem è legittima se il giudice, recependo l’elaborato tecnico di un organo ausiliario, offre un percorso argomentativo idoneo a consentire la piena comprensione della ratio decidendi. La Corte richiama il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’adesione al parere del consulente non impone l’esposizione specifica delle ragioni (Cass. n. 11917/2021, n. 15147/2018, n. 23637/2016), purché siano desumibili le ragioni del rigetto delle contrarie deduzioni. Quando invece le deduzioni difensive siano obliterate dal consulente e, per l’operato richiamo, ignorate dal giudice, e siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, il giudice deve fornire una risposta puntuale (Cass. n. 28567/2021).

Poiché il primo giudice ha adottato una motivazione generica ed astratta, priva di ancoraggio alla fattispecie concreta, la sentenza è viziata per motivazione apparente. Ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., vertendosi in ipotesi di omessa o apparente motivazione su punti dirimenti concernenti questioni di fatto, la Corte accoglie l’appello e rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione per il merito e per le spese, anche del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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