Partecipazioni indirette in NewCo per il servizio idrico e motivazione carente (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 22 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, ai parametri dei commi 1 e 2 dell’art. 5 nonché degli artt. 4, 7 e 8 Tusp. L’atto deve recare una motivazione rafforzata in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e all’assenza di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Non soddisfa tale onere la delibera che, a fronte di una soluzione ordinaria “a portata di mano” — l’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico già partecipato —, non confronti in termini comparativi le due opzioni, non quantifichi i maggiori oneri prospettati e non valuti la posizione del socio minoritario che mantenga la possibilità di beneficiare degli utili. La carenza motivazionale giustifica il rilievo di elementi ostativi alla costituzione della nuova società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.

Il Fatto

Il Comune istante, compreso nel territorio della Città metropolitana di Torino, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una società multi-utility partecipata a esprimere voto favorevole alla costituzione di una NewCo per la gestione operativa del servizio idrico integrato nell’area del Pinerolese.

La nuova società sarebbe partecipata al 51% dal gestore unico del servizio idrico integrato e al 49% dal gestore salvaguardato uscente, prossimo alla scadenza della gestione ai sensi della disciplina vigente. Il Comune detiene partecipazioni in entrambe le società e, per effetto dell’operazione, assumerebbe una partecipazione indiretta nella NewCo. L’ente ha comunicato anche la documentazione di accompagnamento, tra cui il piano industriale, la bozza di statuto, la perizia di stima del ramo d’azienda e la bozza dei patti parasociali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della fattispecie, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022, che ha qualificato la pronuncia ex art. 5 Tusp come controllo, con tempi, parametri ed esiti definiti dal legislatore. La verifica si articola secondo i parametri individuati dalla deliberazione n. 23/2022 e investe, a monte, anche il rispetto degli artt. 7 e 8 Tusp.

Sotto il profilo procedimentale, la Corte osserva che la delibera ha assolto all’obbligo di consultazione pubblica con modalità assai limitate: termine di otto giorni per le osservazioni e pubblicazione sul sito istituzionale. Il richiamo alle ragioni di urgenza non persuade, considerato il lungo percorso di elaborazione dell’operazione, e non risulta se osservazioni siano pervenute e come siano state valutate.

Nel merito, la Sezione rileva la violazione del vincolo di necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali. La scelta di costituire la NewCo non è imposta dalla legge, ma risponde a una discrezionalità organizzativa delle due partecipate. L’operazione perpetua l’anomalia di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio, laddove l’alternativa ordinaria — l’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico già partecipato dal Comune — era “a portata di mano”. La giurisprudenza contabile richiamata impone, prima di divenire soci, un’analisi delle partecipazioni possedute per evitare il fenomeno delle società “doppione”, profilo che espone l’ente al rischio di violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), Tusp.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione appare carente: dalla perizia di stima emerge un valore del ramo d’azienda negativo, con margini operativi contenuti e prospettive fragili in caso di congiuntura avversa, a fronte di un gestore unico economicamente solido. Sul piano di efficienza, efficacia ed economicità, gli atti non confrontano le due opzioni né quantificano i maggiori oneri che l’assunzione diretta comporterebbe per il singolo comune socio, la cui quota è minima.

Infine, la Corte esamina il profilo della disciplina degli aiuti di Stato. Il socio minoritario, multi-utility attiva in più settori, conserverebbe la possibilità di beneficiare degli utili della NewCo, remunerata tramite il corrispettivo del contratto di servizio coperto dalla tariffa idrica. La motivazione avrebbe dovuto valutare tale peculiare posizione: sotto questo profilo la delibera risulta carente. Per le ragioni esposte, la Sezione ravvisa elementi ostativi alla costituzione della NewCo e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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