Partecipazioni indirette in società per il servizio idrico: motivazione carente (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 48 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sull’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, verifica la conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto. L’ente deve esplicitare, con motivazione rafforzata, la necessità del nuovo soggetto societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, mediante analisi comparativa con la gestione diretta o con forme alternative di esternalizzazione. Nel caso di partecipazione a due società operanti in attività analoghe o similari, l’acquisizione della partecipazione indiretta non può essere giustificata da ragioni di mera conservazione della tradizione territoriale, dovendo prevalere il principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali e il divieto di costituire società “doppione”. Carente è altresì la motivazione che non valuti la peculiare posizione del socio minoritario, la cui partecipazione agli utili della nuova società, in contesto di monopolio, può integrare profili di aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune di Buriasco, socio del gestore unico SMAT S.p.A. e della multi-utility ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i propri rappresentanti a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, denominata Società Pinerolese Acque S.p.A. Il procedimento prevede che ACEA conferisca alla newco il proprio ramo d’azienda relativo al servizio idrico integrato, in vista della scadenza della gestione salvaguardata del gestore operativo e del subentro del gestore unico.
La deliberazione rientra nel perimetro applicativo dell’art. 5, comma 3, Tusp, poiché comporta l’acquisto di una partecipazione indiretta da parte del comune. La Sezione è chiamata a verificarne la conformità ai parametri normativi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama preliminarmente le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16 del 3 novembre 2022 e n. 23/2022, che qualificano la pronuncia sulla delibera come esercizio di funzione di controllo, con parametri ed esiti tipizzati, benché la legge la denomini “parere”.
Sul rispetto delle regole procedimentali, il Collegio rileva che il termine di otto giorni concesso per la consultazione pubblica, a fronte di un’operazione avviata da oltre due anni, appare una modalità limitata; il richiamo alle ragioni di urgenza non persuade, né emerge se siano pervenute osservazioni.
Nel merito, la Corte esamina i vincoli finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp. Il rispetto del tipo societario è verificato, ma difetta la dimostrazione della necessità del nuovo soggetto. La newco perpetuerebbe l’anomala presenza di due società partecipate per l’erogazione di un unico servizio, a fronte dell’alternativa dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte di SMAT S.p.A. Il Collegio richiama l’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 in tema di superamento della frammentazione delle gestioni e il principio di unicità, nonché la giurisprudenza amministrativa in materia.
Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la Corte osserva che la perizia asseverata evidenzia un valore del ramo d’azienda conferito negativo, con margini operativi molto contenuti a fronte di un fatturato rilevante, circostanze che non chiariscono la convenienza dell’operazione rispetto alla soluzione alternativa.
Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, il Collegio ritiene che, cessata la gestione salvaguardata, la permanenza di ACEA come socio al 49% della newco, con possibilità di beneficiare degli utili, possa configurare benefici economici astrattamente qualificabili come aiuti, considerata la natura di prestazione patrimoniale imposta della tariffa idrica. La motivazione sul punto risulta carente.
La Sezione ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione ai sensi dell’art. 5, comma 4, Tusp.
Nota della Redazione
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