Partecipazioni indirette in società per servizio idrico: necessaria motivazione rafforzata (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 47 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società per azioni destinata a svolgere attività del servizio idrico integrato rientra nel perimetro dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 e soggiace allo scrutinio di questa Corte. L’amministrazione deve corredare la scelta di una motivazione analitica e rafforzata in ordine alla necessità del nuovo soggetto societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione è carente quando non confronta la soluzione prescelta con l’alternativa, prevista dalla legge e “a portata di mano”, dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico già partecipato. Sussiste inoltre difetto di motivazione sul profilo degli aiuti di Stato, ove non si valuti la posizione del socio di minoranza multi-utility, potenziale destinatario di benefici economici.

Il Fatto

Un Comune compreso nel territorio della Città metropolitana di Torino ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una società partecipata a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni. La NewCo, partecipata al 51% dal gestore unico del servizio idrico integrato e al 49% dal gestore operativo salvaguardato uscente, avrebbe assunto il ruolo di gestore operativo nell’area del Pinerolese.

L’operazione, elaborata da oltre due anni tramite un accordo di programma, è stata rappresentata come soluzione per garantire la continuità operativa del servizio, evitare la dispersione di competenze e salvaguardare la tradizione dei comuni del territorio. Insieme all’istanza sono pervenute altre quarantatré deliberazioni di contenuto analogo. La Sezione ha scrutinato la delibera trasmessa ai sensi dell’art. 5 Tusp.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione della pronuncia richiesta all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, che, pur denominata “parere”, integra una peculiare attività di controllo, come chiarito dalle Sezioni Riunite n. 16 del 3 novembre 2022. Lo scrutinio verte sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 Tusp, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

L’ente ha regolarmente adottato l’atto con deliberazione consiliare e ha assolto l’obbligo di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, Tusp. La Sezione osserva tuttavia come il termine di otto giorni concesso ai cittadini, a fronte di un percorso avviato da oltre due anni, configuri una modalità di consultazione piuttosto limitata, e che non emerge se siano pervenute osservazioni.

Sul piano dei vincoli finalistici, la società per azioni rispetta i limiti tipologici dell’art. 3 Tusp. Il profilo critico riguarda l’art. 4 Tusp e l’onere di motivazione rafforzata ex art. 5, comma 1: la necessità del nuovo soggetto non è dimostrata. La costituzione della NewCo perpetuerebbe l’anomala partecipazione dell’ente a due società per il medesimo servizio, a fronte dell’alternativa dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico già partecipato. Il richiamo alla decisione assunta dal gestore unico è inconferente, non potendo essa imporre ai comuni soci l’assunzione di una partecipazione indiretta in violazione dei vincoli di legge.

La posizione del socio di minoranza non può essere sovrapposta a quella della partecipata: gli atti non spiegano perché le difficoltà del gestore unico si ripercuoterebbero significativamente sul singolo comune, la cui quota è minima. La Sezione richiama il principio del gestore unico del servizio idrico integrato (art. 147, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 152/2006) e la giurisprudenza amministrativa sul carattere eccezionale della gestione autonoma (Cons. Stato n. 6064/2023; Cons. Stato n. 5237/2020), nonché il divieto di società “doppione”.

La motivazione è inoltre carente sotto i profili della sostenibilità finanziaria – la perizia asseverata attesta un valore del ramo d’azienda negativo – e della convenienza economica, non essendo confrontata la scelta con l’alternativa. Infine, difetta la valutazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, con riguardo alla posizione del socio di minoranza multi-utility, potenziale destinatario di benefici. La Corte ravvisa elementi ostativi alla costituzione della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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