Controlli interni e PNRR: adeguato il sistema, ma servono integrazione e monitoraggio (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 201 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 148 del TUEL, costituisce presidio di sana gestione finanziaria e richiede, per essere adeguato, che le diverse tipologie di controllo operino come un unico sistema di misurazione integrato. La Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di verifica collaborativa, accerta l’adeguatezza del sistema anche quando residuino margini di miglioramento, che segnala all’ente raccomandando il potenziamento. Il controllo successivo di regolarità amministrativa deve fondarsi su una selezione del campione basata sulla logica del rischio, e non su tecniche meramente casuali. Il controllo sul PNRR impone il presidio degli obiettivi di milestone e target, l’integrazione della sottosezione performance e dei rischi corruttivi, oltre a controlli sui soggetti esterni esecutori degli interventi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche esamina i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi dal Comune di San Benedetto del Tronto per gli esercizi 2022 e 2023, in adempimento dell’art. 148 del TUEL. All’esito dell’analisi dei questionari, la Sezione rileva criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli e richiede chiarimenti con nota istruttoria.
Il Comune risponde con nota acquisita agli atti, illustrando le misure correttive adottate a seguito delle osservazioni già formulate nella precedente delibera n. 154/2024. La questione sottoposta attiene alla verifica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione del referto annuale, che integra il quadro informativo a disposizione della Corte per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. Il controllo affidato mantiene natura fondamentalmente collaborativa, ma l’art. 148, comma 4, del TUEL consente alle Sezioni giurisdizionali di irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la fase preventiva si realizza mediante i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del TUEL; quella successiva richiede, secondo la Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR, una ragionata tecnica di campionamento fondata sul rischio potenziale di irregolarità. La Sezione raccomanda il passaggio a tecniche più sofisticate, che presidino le aree più esposte, tenendo conto delle valutazioni preventive e delle risultanze del controllo di gestione.
Sul controllo di gestione, pur riconoscendo la corretta articolazione delle fasi e l’adeguatezza dei report periodici, la Corte sottolinea l’importanza dell’integrazione con il sistema della performance e di un monitoraggio costante, non sostituibile da una mera elaborazione periodica. Sul controllo strategico e sui controlli sugli organismi partecipati la Sezione ravvisa margini di miglioramento, raccomandando la strutturazione di un idoneo sistema informativo e l’utilizzo degli indicatori di economicità, redditività e deficitarietà strutturale.
Con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi, la Corte rileva la mancanza di confronti sistematici con altre amministrazioni e la misurazione solo parziale dei servizi. Quanto al PNRR, pur accertando l’avvio degli interventi, la Sezione evidenzia la necessità di coordinare ufficio finanziario, ufficio tecnico e segretario, di estendere i controlli sui soggetti esterni esecutori e di integrare milestone e target negli obiettivi di performance e nelle misure anticorruzione.
La Corte, pertanto, accerta l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, richiede all’ente di comunicare le iniziative di superamento delle criticità e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi dell’Ente, con pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.