Condotta non episodica e pregiudizio escludono la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 2626 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato evidentemente decisivo. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e dia conto, anche per richiamo, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. È sufficiente, per escludere le attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali dell’imputato e all’assenza di elementi favorevolmente valutabili.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con riguardo agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, 62-bis e 131-bis cod. pen., nonché agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha innanzitutto ricordato che la motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è adeguata laddove dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ritenuto evidentemente decisivo.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso il beneficio in ragione della natura non episodica della condotta, peraltro posta in essere da soggetto pregiudicato; tale valutazione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in cassazione, purché non contraddittoria e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti; nella specie, era stato ritenuto sufficiente il richiamo ai precedenti penali e all’assenza di elementi favorevolmente valutabili.
La Corte ha pertanto dichiarato manifestamente infondata la censura, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.