Licenziamento collettivo e fungibilità delle mansioni nel confronto tra dipendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20559 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte al momento del licenziamento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori soppressi. Occorre mettere a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino. La fungibilità implica la ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienze e conoscenze del lavoratore, perché solo così si verifica l’effettiva sussistenza di professionalità omogenee. L’esclusione non può ancorarsi ai soli compiti svolti in concreto, ma richiede una valutazione complessiva che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione e delle conoscenze acquisite.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva avviato una procedura collettiva di mobilità e, all’esito della stessa, aveva intimato il licenziamento a una dipendente addetta al reparto “Performance Analysis Support”. Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del recesso e ordinato la reintegra nel posto di lavoro, con condanna al pagamento di un’indennità commisurata a dodici mensilità e alla regolarizzazione contributiva.

La Corte d’appello aveva respinto il reclamo della società, confermando l’illegittimità per non corretta applicazione dei criteri di scelta: la lavoratrice non era stata comparata con altre posizioni fungibili e alcuni dipendenti con punteggio inferiore e mansioni fungibili non erano stati licenziati. La società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla lavoratrice con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in riferimento agli artt. 4 e 5 legge n. 223/1991, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e l’omesso esame di fatti decisivi, oltre all’erronea distribuzione dell’onere della prova della non fungibilità.

La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze volte a una nuova ricostruzione del merito. Ha ribadito che il ricorso per cassazione non consente di riesaminare l’intera vicenda processuale, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).

Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la censura non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’indicazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dei limiti legali o disattese in violazione delle regole probatorie (Cass. n. 29867/2020; Cass. n. 27000/2016). Parimenti, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., se i fatti storici sono stati comunque considerati (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018).

La Corte ha poi richiamato la doppia conforme ex art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi dimostrandone la diversità.

Nel merito, il motivo è stato giudicato infondato. I giudici di merito avevano ricostruito, con accertamento di fatto insindacabile, il complessivo bagaglio professionale della lavoratrice, confrontandolo con la posizione dei colleghi non licenziati e con punteggio inferiore. Tale operazione è corretta in diritto perché conforme all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 6086/2021; Cass. n. 24882/2019; Cass. n. 6296/2022). Non vi è stata alcuna violazione dell’onere della prova, ma solo l’esame delle risultanze istruttorie non contrastate dalla datrice di lavoro, da cui era emersa la fungibilità del bagaglio professionale della lavoratrice con quello di altri dipendenti non licenziati.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese di legittimità e con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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