Frode assicurativa: valida la procura preventiva a querelare della compagnia, e la querela è tempestiva dall’esito degli accertamenti (Cass. pen. 4631/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 4631 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 33365/2025) — Presidente Angelo Caputo, Relatore Mariapaola Borio.

Il principio di diritto

La procura speciale a proporre querela (art. 122 c.p.; art. 37 disp. att. c.p.p.) può essere rilasciata dal legale rappresentante di un ente anche preventivamente e in forma onnicomprensiva, senza indicare i singoli reati, purché il potere sia conferito per gli illeciti che ledono gli interessi della società rientranti nel suo oggetto sociale. Il termine per la querela (art. 124 c.p.) decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato: quando siano necessari accertamenti tecnici, dall’esito degli stessi e non dai meri sospetti; l’onere di provare l’intempestività grava su chi la deduce e, nel dubbio, si decide a favore del querelante.

Il fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Roma per fraudolento danneggiamento dei beni assicurati (art. 642 c.p.), dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando però le statuizioni civili in favore della compagnia assicurativa costituita parte civile. L’imputato ricorreva per cassazione con due motivi: invalidità e tardività della querela e violazione dell’art. 578 c.p.p. in punto di statuizioni civili.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. Sulla querela, la procura speciale ex art. 122 c.p. può essere rilasciata anche preventivamente dal legale rappresentante dell’ente (art. 37 disp. att. c.p.p.); è legittima quella onnicomprensiva a tutela della persona giuridica, pur senza indicare i singoli reati, per tutti gli illeciti che ledono gli interessi sociali (Sez. 2, n. 22506 del 2020, Chiaccio): la procura conferita dalla compagnia al responsabile degli affari legali copriva anche l’art. 642 c.p., tipicamente correlato all’attività assicurativa. Sulla tempestività, il termine ex art. 124 c.p. decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato e, in caso di accertamenti tecnici, dal loro esito (Sez. 2, n. 37584 del 2019, Di Lorenzo): qui dal deposito della relazione peritale, non dalla mera ispezione dei veicoli; l’onere di provare l’intempestività incombe su chi la deduce e, nel dubbio, si decide a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 2022, Spanò).

Sul secondo motivo, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio delle Sezioni Unite (n. 36208 del 2024, Calpitano): intervenuta la prescrizione, in presenza della parte civile il giudice d’appello non può limitarsi a dichiarare la causa estintiva, ma deve valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Il giudice territoriale ha confermato la responsabilità ai fini civili con la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, valorizzando plurimi elementi (la difformità tra il modulo CAI e le dichiarazioni dell’imputato, le condizioni della vettura ispezionata, l’incompatibilità dei danni con la dinamica dichiarata, il disconoscimento del sinistro da parte del presunto conducente dell’altro mezzo). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Implicazioni pratiche

Per gli enti, e in particolare per le compagnie assicurative, è pienamente valida la procura preventiva e onnicomprensiva a querelare, conferita al responsabile legale per tutti i reati che ledono l’oggetto sociale: non serve indicare il singolo reato. Sul dies a quo della querela, quando la ricostruzione del fatto richiede una perizia il termine decorre dall’esito degli accertamenti, non dai primi sospetti; e chi eccepisce la tardività deve provarla. Infine, prescritto il reato in appello, le statuizioni civili reggono solo se il giudice ha verificato l’assenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Calpitano.

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