Sequestro penale che chiude il fallimento: il credito prededucibile del curatore non conserva la prededuzione nella procedura penale (Cass. pen. 5451/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 5451 del 2026 (camera di consiglio del 13 gennaio 2026, R.G.N. 32172/2025) – Presidente Vito Di Nicola, Relatrice Emanuela Gai.

Il principio di diritto

Il credito del curatore del fallimento per i compensi maturati nella procedura concorsuale, certamente prededucibile in quella sede, non conserva tale precedenza processuale nella diversa procedura di liquidazione dell’attivo svolta dal giudice penale, quando al fallimento sia seguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria dell’intero attivo e il fallimento sia stato chiuso ai sensi dell’art. 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011. La prededuzione ha natura procedurale: sorge e assiste il credito soltanto finché esiste la procedura concorsuale in cui e’ nato e viene meno con la sua cessazione. Non e’ configurabile una consecutio tra la procedura fallimentare e quella penale (o di prevenzione), stante la prevalenza riconosciuta al sequestro penale a fini di confisca; il credito deve perciò essere nuovamente accertato secondo gli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 159/2011.

Il fatto

Il Tribunale di Cassino aveva dichiarato il fallimento di una società, nominando un curatore. Successivamente il Giudice per le indagini preliminari di Napoli disponeva il sequestro preventivo, a fini di confisca del profitto di un reato tributario (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000), dell’intero attivo, costituito dalle somme recuperate dalla curatela. Chiuso il fallimento ai sensi dell’art. 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 – per coincidenza dell’attivo con il sequestro – e liquidato il compenso, il curatore chiedeva al giudice penale il pagamento in prededuzione (art. 54 d.lgs. n. 159/2011). Rigettata l’istanza e l’opposizione, il curatore ricorreva per cassazione lamentando la violazione dell’art. 111 legge fallimentare e dell’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.

La motivazione

La Corte ricostruisce la disciplina dell’interferenza tra le misure cautelari reali penali e le procedure concorsuali dopo il Codice della crisi: l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. rinvia al Titolo IV del Libro I del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e l’art. 317 CCII conferma la prevalenza del sequestro penale a fini di confisca. In linea con le Sezioni Unite (n. 40797 del 2023), l’avvio della procedura concorsuale non osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari, che prevale sulle ragioni dei creditori.

Il cuore della decisione e’ la natura della prededuzione. A differenza del privilegio, che ha natura sostanziale e segue il credito perché ne suppone l’esistenza, la prededuzione e’ una mera causa di precedenza processuale, giustificata dalla strumentalità dell’attività agli scopi della procedura: e’ accordata al credito solo all’interno dell’ambito processuale in cui e’ sorto e a condizione di rimanervi. Non e’ configurabile, quindi, una consecutio tra la procedura fallimentare e quella penale, a differenza di quanto avviene tra procedure concorsuali civili: l’art. 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 dispone la chiusura del fallimento quando l’attivo coincide con il sequestro, operando una cesura tra le due procedure, con prosecuzione della liquidazione in sede penale secondo le regole del Codice antimafia.

Ne discende che il credito del curatore, prededucibile nel fallimento, non e’ tra i crediti prededucibili nella procedura penale: il d.lgs. n. 159/2011 qualifica come prededucibile un unico caso espresso (art. 52, comma 5) e, per il resto, solo i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento, eziologicamente connessi ai suoi scopi. Il credito, che non si perde, dovrà essere nuovamente accertato secondo gli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 159/2011, nel concorso con gli altri creditori e con le eventuali cause di prelazione. Il ricorso e’ stato rigettato.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ha ricadute pratiche per curatori e ausiliari delle procedure. La prededuzione del compenso e’ legata alla procedura concorsuale in cui matura: se sopravviene un sequestro penale a fini di confisca che assorbe l’intero attivo e determina la chiusura del fallimento, quella precedenza non migra nella procedura penale. Il credito non si estingue, ma va nuovamente insinuato e accertato nel procedimento penale secondo le regole del Codice antimafia, in concorso con gli altri creditori. La decisione conferma, nel solco delle Sezioni Unite, la prevalenza del vincolo penale – sequestro e confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari – sulle ragioni dei creditori concorsuali.

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