Patrocinio a spese dello Stato: quale reddito autocertificare quando la dichiarazione non è ancora scaduta (Cass. pen. 1417/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 1417 del 14 gennaio 2026 (R.G.N. 31925/2025; decisa il 18 dicembre 2025) — Presidente Salvatore Dovere, Relatore Alessandro Ranaldi.
Il principio di diritto
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’“ultima dichiarazione” funzionale all’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio (art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002) è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, risulta scaduto il termine di presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l’istante abbia già presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale in tal caso occorre fare riferimento. Il dato generale e astratto resta dunque il termine finale di presentazione fissato dall’Agenzia delle Entrate; ma se, pur non ancora scaduto quel termine, una dichiarazione è stata effettivamente presentata, si deve fare riferimento ad essa, essendo la situazione reddituale ormai consolidata e cronologicamente più prossima alla richiesta.
Il fatto
Un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata dichiarata inammissibile perché il richiedente aveva certificato un reddito riferito a un’annualità il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, con l’ordinanza impugnata, aveva respinto l’opposizione proposta ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, confermando l’inammissibilità: il richiedente avrebbe dovuto indicare il reddito dell’anno per il quale, alla data dell’istanza (12 settembre 2024), era scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, ciòè quello del 2022.
Il ricorrente lamentava l’errata interpretazione del concetto di “ultimo anno” e l’esclusione del reddito 2023 (art. 79, comma 1, lett. c, d.P.R. 115/2002), oltre alla lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.).
La motivazione
La Corte ricostruisce il contrasto interpretativo sull’“ultima dichiarazione” dell’art. 76 d.P.R. 115/2002: un primo orientamento ancorato al termine finale di presentazione scaduto (Sez. 4 n. 46382/2014; n. 1617/2007); un secondo, fondato sulla “prossimità cronologica”, che guarda all’anno per cui il termine iniziale sia maturato ma non ancora decorso (Sez. 4 n. 4358/2024; n. 15694/2020). Il Collegio aderisce a una terza lettura, intermedia (Sez. 4 n. 16875/2024; n. 16716/2024): si fa riferimento all’annualità il cui termine di presentazione è scaduto al momento dell’istanza, salvo che l’istante abbia già presentato una nuova dichiarazione, nel qual caso vale quest’ultima, perché consolidata e più vicina alla richiesta.
Applicando il principio: l’istanza era del 12 settembre 2024; il termine ultimo per la dichiarazione dei redditi 2023 era fissato al 31 ottobre 2024, dunque non ancora scaduto a quella data, e l’interessato non aveva depositato alcuna dichiarazione. Il richiedente era perciò tenuto ad autocertificare il reddito percepito nel 2022. Avendo invece certificato i redditi del 2023, l’istanza era correttamente inammissibile. Ricorso rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia offre una regola operativa chiara per chi presenta o valuta istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sciogliendo un contrasto che generava inammissibilità ricorrenti. Il criterio: si guarda all’ultima annualità il cui termine di presentazione della dichiarazione è già scaduto alla data dell’istanza; se però, pur non scaduto quel termine, il richiedente ha comunque già presentato la dichiarazione dell’anno più recente, deve riferirsi a quella.
In concreto, chi compila l’autocertificazione deve fare due verifiche: qual è l’ultimo termine dichiarativo scaduto al momento del deposito, e se nel frattempo abbia già trasmesso una dichiarazione più recente. Indicare l’anno sbagliato — come nel caso, dove erano stati certificati redditi la cui dichiarazione non era ancora dovuta né presentata — comporta l’inammissibilità dell’istanza, con il rischio, in ambito penale, di restare privi della difesa a spese dello Stato nel momento in cui serve. Un controllo delle date, prima del deposito, evita un rigetto puramente formale.
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