Patteggiamento in appello non impone proscioglimento ex art 129 cpp (Cass. pen. Sez. V n. 336 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove. Per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia, per l’intero svolgimento processuale, giudizio di legittimità compreso. L’accordo delle parti sui punti concordati implica rinuncia a ogni diversa doglianza in Cassazione, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 maggio 2024, in accoglimento delle richieste formulate ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di un imputato, in relazione a tre delitti di furto aggravato in continuazione.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione, per la mancanza delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e per l’errata qualificazione giuridica del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa sistematica legata alla reintroduzione del patteggiamento in appello per effetto dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017. Da tale assetto deriva che il giudice di secondo grado, accogliendo la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’assenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove.

La ragione risiede nell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione. Una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, per l’intero svolgimento processuale e quindi anche nel giudizio di legittimità. La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 e Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018.

Nel caso concreto il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena. Ne consegue che ogni questione sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica è preclusa, tanto più che la qualificazione ritenuta risultava chiaramente dalle imputazioni riportate in sentenza e a esse corrispondeva.

La Corte mutua la giurisprudenza formatasi sul rito della applicazione di pena concordata: l’erronea qualificazione giuridica del fatto è rilevabile solo nei casi di errore manifesto, configurabile quando essa risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dai capi di imputazione e dalla motivazione (richiamate Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 e i conformi n. 33145 del 2020, n. 15553 del 2018, n. 3108 del 2018, n. 25617 del 2020, n. 14377 del 2021).

Quanto alle questioni rilevabili d’ufficio, l’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre in sede di legittimità ogni diversa doglianza, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, evenienza esclusa nel caso di specie (richiamata Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019). La causa di inammissibilità è dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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