Reato continuato in executivis: obbligo di motivare i singoli aumenti di pena (Cass. pen. Sez. I n. 28350 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, anche quando la relativa disciplina è applicata in sede esecutiva il giudice, titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare non solo l’individuazione della pena base, ma anche l’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., così da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito. Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e alla necessità di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti del cumulo giuridico, escludendo un surrettizio cumulo materiale. In particolare, il giudice che per il reato-satellite applichi un aumento prossimo alla pena irrogata in cognizione deve dare specifica ragione dell’entità di detto aumento, poiché il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica di per sé una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, provvedeva con ordinanza su due fronti. Da un lato accoglieva la richiesta, ravvisando l’ipotesi dell’art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., per avere il condannato riportato nel termine di cinque anni una condanna che, cumulata alla precedente, supera i limiti dell’art. 163 cod. pen. Dall’altro accoglieva l’istanza difensiva di applicazione della continuazione tra i fatti oggetto delle due sentenze irrevocabili, individuando il reato più grave e riconoscendo, per il reato divenuto satellite, un aumento di un anno e sei mesi di reclusione.
Avverso l’ordinanza il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena in continuazione: il giudice non spiegava in base a quali criteri, tra quelli dell’art. 133 cod. pen., fosse pervenuto a quella misura, penalizzando un unico fatto di distrazione con un aumento quasi pari alla pena inflitta in cognizione. Il pubblico ministero, con requisitoria scritta, chiedeva l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati-satellite (Sez. Un. n. 47127 del 24.6.2021). Tale obbligo vale anche quando la disciplina del continuato è applicata in sede esecutiva, perché il giudice esercita un potere discrezionale secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. ed è tenuto a esplicitare l’entità dei singoli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. I n. 800 del 2020; Sez. I n. 17209 del 2020).
Il collegio richiama poi il principio per cui l’aumento prossimo alla pena irrogata in cognizione esige specifica motivazione, poiché il riconoscimento del medesimo disegno criminoso comporta di per sé una minore offensività della condotta aggiuntiva (Sez. I n. 23352 del 2017). Il grado di impegno argomentativo è correlato all’entità degli aumenti: la motivazione deve consentire di verificare il rispetto della proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un cumulo materiale dissimulato.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che nel caso concreto l’obbligo motivazionale non è stato adempiuto. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver esposto le ragioni della ravvisata continuazione e individuato la violazione più grave, ha applicato l’aumento di un anno e sei mesi per il reato divenuto satellite, senza però enunciare gli elementi posti a fondamento di quella misura.
La motivazione risulta pertanto, per un verso, assente, perché non si spiega perché il condannato meriti un aumento di poco inferiore alla pena inflitta in cognizione; per altro verso, contraddittoria, perché riconoscendo la continuazione si ammette la minore offensività della condotta aggiuntiva e, ciononostante, se ne quasi riproduce la pena, senza indicare i criteri autonomamente adottati e senza mostrare di aver tenuto conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla misura dell’aumento di pena disposto per la continuazione, con rinvio al giudice per un nuovo esame, impregiudicata ogni autonoma valutazione alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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