Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato ai soli casi di errore manifesto (Cass. pen. Sez. II n. 41444 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile, per il motivo attinente alla erronea qualificazione giuridica del fatto, solo quando questa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o frutto di un errore manifesto. La diversa qualificazione che presenti margini di opinabilità rende l’impugnazione inammissibile. L’accesso al rito speciale preclude, inoltre, ogni censura sulla responsabilità penale e sull’entità della pena concordata, salvo il caso di pena illegale.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona, con sentenza resa a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava all’imputato la pena concordata, riconosciuta la continuazione con reati già giudicati con precedente sentenza irrevocabile, rideterminando il trattamento complessivo.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto, profili di incertezza sulla responsabilità penale e l’aumento per la continuazione, ritenuto non motivato e superiore a quello applicato nella prima sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro impugnatorio. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, consente all’imputato di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il Collegio osserva che la astratta riconducibilità del motivo a una delle causali normativamente consentite non è sufficiente. La qualificazione giuridica condivisa dalle parti può essere contestata «solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o frutto di un errore manifesto», secondo il principio affermato da Sez. VII n. 39600 del 2015 e ribadito da Sez. VI n. 2721 del 2018. La ratio è che l’accordo sulla pena non deve trasformarsi in un accordo sui reati.
Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dai capi di imputazione e dalla motivazione, come chiarito da Sez. IV n. 13749 del 2022 e Sez. V n. 33145 del 2020. Nel caso concreto il ricorso evoca genericamente il dovere del giudice di verificare la qualificazione, senza neppure allegare un errore, e la qualificazione operata non appare eccentrica rispetto all’imputazione.
Quanto ai profili di incertezza sulla responsabilità e all’entità degli aumenti per la continuazione, la Corte rileva che la richiesta di patteggiamento implica sostanziale rinuncia a ogni questione sulla colpevolezza ed esclude, salvo il caso di pena illegale, che l’imputato possa dolersi della pena che egli stesso ha concorso a determinare. Non è parimenti denunziabile l’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., estranee alle ipotesi tassative dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Difettando le condizioni di ammissibilità, la declaratoria segue con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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