Riparazione per ingiusta detenzione e assoluzione nel merito passata in giudicato (Cass. pen. Sez. IV n. 41451 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è equiparabile al proscioglimento per intervenuta prescrizione, e non preclude quindi il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, il caso in cui l’imputato, dopo una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, sia stato prosciolto a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, determinata dalla rinuncia al gravame. In tale ipotesi, l’assorbente rilievo procedurale della rinuncia in presenza di una precedente assoluzione nel merito non avrebbe neppure consentito all’imputato di rinunciare alla prescrizione, con la conseguenza che il giudice della riparazione deve riesaminare l’istanza ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. secondo i principi elaborati in tema di durata della custodia cautelare eccedente la pena.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito la custodia cautelare in carcere e, poi, gli arresti domiciliari in relazione a un’ipotesi di reato in materia di usura. Con sentenza del Tribunale era stato assolto per insussistenza del fatto. Avverso tale pronuncia il pubblico ministero proponeva appello, rinunciandovi successivamente; la Corte d’appello dichiarava pertanto inammissibile l’appello, con pronuncia divenuta definitiva.
Il ricorrente presentava allora domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., la rigettava, richiamando la giurisprudenza secondo cui il proscioglimento per prescrizione non dà diritto all’indennizzo. Da qui il ricorso per cassazione, con cui si deduce l’errata lettura degli atti processuali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla giurisprudenza richiamata dal giudice territoriale, secondo cui il proscioglimento per prescrizione preclude il diritto alla riparazione qualora il periodo di misura cautelare sofferta, rilevante ai fini dell’art. 314 cod. proc. pen., sia inferiore alla pena astrattamente irrogabile. Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008, che, pur ritenendo irragionevole il limite del diritto di riparazione alle sole assoluzioni nel merito, non ha affermato che epiloghi decisori diversi radichino per ciò solo tale diritto.
Su queste basi le Sezioni Unite n. 4187 del 2008 hanno riconosciuto la riparazione quando la durata della custodia superi la pena inflitta con la sentenza di primo grado, cui abbia fatto seguito una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. In tal caso il giudice, esclusa la colpa grave dell’istante, tiene conto solo della parte di detenzione eccedente la pena.
Il collegio opera però una decisiva distinzione rispetto al caso concreto. Il proscioglimento del ricorrente non è derivato dalla constatazione della prescrizione da parte del giudice di secondo grado. Esso è invece conseguito, dopo l’assoluzione per insussistenza del fatto, alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex artt. 589 e 591, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., a seguito della rinuncia al gravame del pubblico ministero, pur se motivata dalla dedotta prescrizione.
Tale scansione processuale assume rilievo assorbente. La rinuncia al gravame, in presenza di una precedente assoluzione nel merito, avrebbe persino impedito all’imputato di rinunciare alla prescrizione: viene meno, dunque, il presupposto su cui la Corte territoriale aveva fondato il rigetto. Né è utile il richiamo a un precedente della stessa sezione relativo a un coimputato, poiché in quel caso il proscioglimento riguardava alcune imputazioni con contestuale dichiarazione di prescrizione per altre, autonomamente idonee a legittimare la misura.
L’ordinanza viene pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello, perché riesamini nel merito l’istanza riparatoria; al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.