Patteggiamento, ricorso in cassazione limitato ai casi previsti dall’art. 448 comma 2-bis (Cass. pen. Sez. II n. 31777 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca profili di commisurazione della pena, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., o il bilanciamento delle circostanze. La deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Cremona, su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, applicava all’imputato la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ritenuta la continuazione tra i reati di ricettazione di farmaci contestati e quelli già giudicati con sentenza definitiva.
Avverso la sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e erronea applicazione della legge penale per asserita insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, che delimita tassativamente i motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento. Il primo motivo concerneva la motivazione della commisurazione, non l’illegalità della pena: la Corte ribadisce che per illegalità deve intendersi la sanzione non prevista dall’ordinamento ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale.
Il motivo è pertanto inammissibile, trovando conferma nel precedente Sez. V n. 19757 del 16.04.2019, secondo cui non sono deducibili i profili commisurativi derivanti dalla violazione dei parametri dell’art. 133 cod. pen., né quelli attinenti al bilanciamento delle circostanze o alla misura delle relative diminuzioni.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’orientamento costante secondo cui la deducibilità dell’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, e con essa dell’erronea qualificazione giuridica, è limitata ai soli casi di errore manifesto, ossia quando sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. L’errore è configurabile solo se la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione (Sez. IV n. 13749 del 23.03.2022; Sez. II n. 14377 del 31.03.2021).
Restano esclusi i motivi che richiamino aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione (Sez. VI n. 3108 del 08.01.2018) o che denuncino errori valutativi non evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. V n. 33145 del 08.10.2020; Sez. III n. 23150 del 17.04.2019). Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato in cosa consistessero i dedotti errori manifesti.
Il ricorso, proposto dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, è trattato nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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