Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato ai casi di errore manifesto (Cass. pen. Sez. II n. 31774 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Parimenti inammissibile è il motivo che censuri il difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., posto che le ipotesi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e, dal novero dei casi, è escluso il difetto di motivazione sul punto.
Il Fatto
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento, in data 13 marzo 2025, ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Con un unico motivo hanno dedotto l’erronea qualificazione giuridica del fatto, rispettivamente con riferimento al reato di lesioni personali e a quello di tentata estorsione contestati nei rispettivi capi di imputazione, nonché il mancato approfondimento sulla sussistenza del reato e sulle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di non applicare l’art. 129 cod. proc. pen..
La questione giunge davanti alla Corte perché i ricorrenti contestano la qualificazione data dal giudice di merito e la tenuta motivazionale della sentenza di patteggiamento, assumendo che la vicenda avrebbe dovuto essere diversamente inquadrata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che i ricorsi presuppongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Il perimetro dell’impugnazione è, dunque, quello tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2007, che ammette la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Richiamando un proprio precedente, la Corte ribadisce che tale deduzione è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, secondo il principio espresso da Sez. IV n. 13749 del 23.03.2022.
Nel caso esaminato tali requisiti sono palesemente mancanti. I ricorrenti si limitano ad affermare in maniera generica che il giudice non avrebbe approfondito la dinamica del fatto e, dunque, la sua qualificazione, senza evidenziare errori connotati da evidenza e immediatezza. Il motivo è quindi inammissibile.
Quanto al secondo profilo, i ricorrenti si dolgono in forma del tutto generica dell’omessa o apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le ipotesi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e che, dal novero dei casi, è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, come affermato da Sez. V n. 19757 del 16.04.2019.
La Corte dichiara pertanto inammissibili i ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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