Erronea qualificazione giuridica nel patteggiamento solo se errore manifesto (Cass. pen. Sez. VII n. 2583 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo quando l’errore è manifesto. Tale errore si configura quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È quindi inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.

Il Fatto

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Oristano ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato, al quale era stata contestata una condotta poi qualificata come tentato omicidio aggravato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale. La difesa ha lamentato che il Giudice avesse ritenuto la condotta integrante il delitto di tentato omicidio anziché quello di lesioni aggravate.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017. La norma delimita i motivi esperibili avverso la sentenza di patteggiamento: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Su questa base il Collegio richiama il principio già affermato dalla Sez. IV n. 13749 del 2022. La possibilità di ricorrere per dedurre l’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione appaia, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Ne deriva il corollario processuale: è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.

Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte esclude che ricorra una erronea qualificazione giuridica, non trattandosi di qualificazione eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Il motivo non supera quindi la soglia dell’errore manifesto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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