Concordato in appello: inammissibile il ricorso sulla qualificazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 9772 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concordato sui motivi di appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., l’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica del fatto, così come sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sono invece ammissibili i motivi che investono la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28.05.2024, aveva definito il giudizio a seguito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla citata norma: la Corte territoriale non avrebbe verificato la sussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né avrebbe valutato la corretta qualificazione giuridica del fatto.

La questione approda così davanti al giudice di legittimità, chiamato a stabilire se simili censure siano proponibili avverso una sentenza emessa all’esito del concordato.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03.08.2017, l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede che la Corte d’appello provveda in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarino di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, rinunciando agli altri. Se i motivi comportano una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

Quanto ai vizi denunciabili, la Corte richiama il precedente delle Sez. II n. 30990 del 01.06.2018, secondo cui è ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Sul secondo profilo, la Corte invoca Sez. VI n. 41254 del 04.07.2019: è inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, poiché l’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a ogni diversa doglianza, anche se rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. In motivazione si precisa che il principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile al concordato ex art. 599-bis, che ne costituisce la sostanziale riproposizione.

Alla luce di tali coordinate, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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