Payback dispositivi medici: cessazione parziale della materia e improcedibilità (TAR Lazio n. 2370 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la cessazione della materia del contendere disciplinata dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, non opera automaticamente per effetto del versamento della quota ridotta del 25% da parte delle aziende fornitrici. Essa presuppone l’accertamento regionale del pagamento mediante provvedimento pubblicato nei bollettini e nei siti istituzionali e la comunicazione dello stesso alla segreteria del TAR Lazio. In difetto di tale comunicazione, la domanda di cessazione formulata dalla parte ricorrente va letta ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio i decreti del Ministro della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Intesa del 28 settembre 2022 e l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, che avevano definito i tetti regionali di spesa nella misura del 4,4% per gli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti gravava anche le determinazioni regionali di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano, nonché il decreto e la delibera della Provincia autonoma di Bolzano.
Nel corso del giudizio interveniva l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025. La sola Regione Toscana depositava memoria dichiarando la cessazione della materia del contendere; la ricorrente, con memoria del 25 novembre 2025, chiedeva in via generale la medesima declaratoria con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina sopravvenuta. L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento integrale estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale.
Il giudice amministrativo si sofferma sul meccanismo processuale. Decorso il termine dei trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Solo la ricorrenza di tutti questi presupposti determina la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Da qui la distinzione. Per la Regione Toscana, che ha depositato la memoria e dato atto dell’intervenuto pagamento, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Per le altre Regioni, prive di alcun provvedimento pubblicato, la Corte valorizza la memoria della ricorrente nei termini dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.: dal comportamento delle parti può trarsi argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ne consegue che, rispetto a tutte le Regioni diverse dalla Toscana, il ricorso è improcedibile. La sentenza è redatta in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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