Valutazione comparativa nei concorsi universitari e sindacato sul merito tecnico (TAR Lazio n. 2384 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio della commissione di un concorso per il reclutamento di professori universitari è di carattere globale e sintetico e consiste in un raffronto complessivo delle capacità e dei titoli dei candidati, apprezzati nel quadro d’insieme e non isolatamente. La commissione non è tenuta a svolgere una comparazione puntuale di ogni titolo di ciascun candidato rispetto agli altri. Le censure che contrappongono al metro valutativo della commissione un diverso giudizio di merito sono inammissibili, salvo che il giudizio risulti manifestamente irragionevole o arbitrario o integri un errore o travisamento di fatto. Le doglianze relative al sub-procedimento di chiamata del Dipartimento sono inammissibili per carenza di interesse quando la candidatura del ricorrente non sia stata ammessa alla fase valutativa antecedente.
Il Fatto
Una professoressa impugna davanti al TAR Lazio il decreto rettorale con cui un ateneo ha approvato gli atti di una procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, legge n. 240/2010, unitamente agli atti presupposti e ai verbali della commissione.
La ricorrente deduce di possedere un curriculum più cospicuo dei tre candidati dichiarati vincitori ex aequo e contesta sia il ridimensionamento dei propri titoli sia il metodo di valutazione adottato. Con motivi aggiunti impugna anche il verbale con cui il Consiglio di Dipartimento ha chiamato uno dei vincitori, sostenendo che tale organo non sarebbe dotato di adeguata competenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale rilevata d’ufficio. Pur a fronte dell’art. 49, comma 3, c.p.a., secondo cui la mancata tempestiva notifica e deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a., la peculiarità della fattispecie giustifica la rimessione in termini per errore scusabile, disposta d’ufficio ex art. 37 c.p.a.. La ricorrente si è attenuta ai soli termini testualmente fissati nell’ordinanza di integrazione e non risulta lesione del contraddittorio.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La commissione ha inteso premiare le pubblicazioni, in particolare per continuità temporale, e gli indici bibliometrici che attestano una produzione più intensa e più citata in un arco di tempo più breve. Ha effettuato un confronto sintetico e globale, non essendo tenuta a scendere nel dettaglio dei singoli titoli.
Il giudizio che compete alla commissione è di carattere globale e sintetico: la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il raffronto tra i candidati non richiede una valutazione comparativa puntuale titolo per titolo, perché altrimenti si perderebbe la contestualità della valutazione complessiva. La Corte richiama in tal senso Consiglio di Stato, sez. VI, n. 703 del 2015 e alcune pronunce di merito (TAR Puglia n. 462 del 2023; TAR Campania n. 1247 del 2024).
La Corte osserva poi che la ricorrente, pur con un curriculum di livello molto buono, non è descritta nei verbali come la più brillante fra le candidature, avendo prodotto un numero di articoli inferiore e con distribuzione discontinua nel periodo di riferimento. Quanto alla didattica e alle collaborazioni internazionali, non emerge una posizione di superiorità qualitativa e quantitativa rispetto al candidato chiamato. Le censure sull’attribuzione delle qualifiche comparative non evidenziano aporie o ingiustizie, ma prospettano un metro valutativo soggettivo che non può sostituirsi alla valutazione di opportunità discrezionale propria dell’organo tecnico, salvo irragionevolezza manifesta o travisamento di fatto (Cons. Stato, sez. VII, n. 4231 del 2023).
Anche la censura sull’asserita inversione dell’ordine dei criteri è infondata: la commissione ha meramente precisato i criteri già ricavabili dalla lex specialis, senza innovarli. La censura relativa al sub-procedimento di chiamata e i motivi aggiunti sono invece inammissibili per carenza di interesse: la candidatura della ricorrente non è stata vagliata dal Consiglio di Dipartimento, perché la decisione antecedente della commissione l’ha esclusa dalla rosa dei vincitori. L’eventuale accoglimento non le recherebbe alcuna utilità. Il ricorso è quindi respinto nel resto e la ricorrente è condannata alle spese.
Nota della Redazione
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