Pena accessoria illegale rilevabile d’ufficio anche con ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 12662 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’illegalità della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, applicata in assenza dei presupposti di legge, è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità anche quando il ricorso per cassazione sia inammissibile. Quando l’art. 29 cod. pen. subordina l’applicabilità della pena accessoria alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, il giudice che ridetermini la pena principale al di sotto di tale soglia deve escludere la pena accessoria. L’eliminazione della sanzione illegittima è disposta direttamente dalla Corte con annullamento senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’accordo raggiunto dalle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena della reclusione in anni due e mesi sei e della multa in euro 4000, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, mantenendo la statuizione dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Il ricorrente deduce violazione di legge: la pena accessoria sarebbe stata confermata pur in assenza dei presupposti, poiché l’art. 29 cod. pen. ne prevede l’applicabilità alle condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, mentre la pena principale è stata rideterminata al di sotto di tale soglia. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento limitatamente alla pena accessoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è inammissibile quando deduca motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., oppure doglianze sulla determinazione della pena. Il limite non opera quando la doglianza si traduca in una illegalità della sanzione inflitta.
Il collegio richiama i propri precedenti, secondo cui le doglianze sulla determinazione della pena sono ammissibili se si trasfondono in un’illegalità della sanzione, oppure nell’ipotesi di illegalità della pena concordata. Viene ribadito che l’illegalità della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, erroneamente applicata, è rilevabile d’ufficio anche in caso di ricorso inammissibile.
Nel caso concreto il motivo investe proprio la statuizione dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, della quale si evidenzia il profilo di illegalità: l’art. 29 cod. pen. ne subordina l’applicabilità alla condanna alla reclusione non inferiore a tre anni, mentre la pena inflitta è di anni due e mesi sei, oltre alla multa. La pena accessoria risulta quindi eccedente il limite legale e non prevista dall’ordinamento.
Ne consegue un pronunciamento rescindente senza rinvio. La Corte elimina direttamente la pena accessoria, ritenendo superfluo il rinvio, poiché la decisione può essere assunta sulla base degli elementi di fatto già accertati e delle statuizioni del giudice di merito, senza necessità di ulteriori accertamenti. La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, che viene eliminata.
Nota della Redazione
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