Il prestanome risponde di bancarotta semplice se non vigila (Cass. pen. Sez. 7 n. 1221 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di bancarotta semplice l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell’azienda – esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto – abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. L’accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo sulla gestione sociale. La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo: per la prima è sufficiente il dolo o la colpa, mentre per la seconda è richiesto esclusivamente il dolo generico. La recidiva non è applicabile al reato di bancarotta semplice commesso a titolo di colpa, atteso che l’art. 99, primo comma, cod. pen. ne condiziona l’operatività alla commissione di un delitto non colposo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. La Corte di appello di Bari, in riforma della decisione, lo aveva assolto dal primo reato per non aver commesso il fatto e aveva riqualificato la bancarotta documentale nella fattispecie di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., rideterminando la pena e riconoscendo la recidiva.
La Motivazione della Corte
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto un duplice profilo. In primo luogo, lamentava che la Corte territoriale avesse ritenuto sussistente la bancarotta semplice nonostante l’accertato ruolo di mero prestanome, che gli avrebbe impedito qualsivoglia conoscenza delle dinamiche interne della società e, conseguentemente, qualsivoglia responsabilità anche a titolo di colpa.
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’amministratore che accetta la carica, anche come prestanome, assume comunque i doveri di vigilanza e controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili. L’omissione di tali doveri, anche per mera negligenza, integra la bancarotta semplice, la cui rilevanza penale prescinde dall’effettivo inserimento nella gestione aziendale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza. I giudici di merito avevano riqualificato la condotta in bancarotta semplice ascrivendo la responsabilità all’imputato a titolo di colpa. Tale qualificazione, tuttavia, preclude l’applicazione della recidiva, che ai sensi dell’art. 99, primo comma, cod. pen. presuppone che il nuovo reato sia un delitto non colposo, così come il precedente.
Esclusa la ravvisabilità di cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data di consumazione.
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Nota della Redazione
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