Pena pecuniaria sostitutiva e incapacità patrimoniale del condannato (Cass. pen. Sez. II n. 30201 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria soltanto in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato. La prognosi negativa di inadempimento ostativa va riferita esclusivamente alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, non alla pena pecuniaria, la cui disciplina di conversione e revoca, correlata alle condizioni economiche del condannato al momento dell’esecuzione, esclude che l’incapienza possa fondare il diniego. Il giudice di merito che motivi il rigetto su tale sola incapacità di pagare viola l’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l’art. 71 della stessa legge, nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17.07.2025, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Pistoia il 14.02.2024 per il reato di indebito utilizzo di carta di credito, con contestata recidiva reiterata specifica; in relazione al connesso reato di furto aggravato era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

Il difensore dell’imputata propone ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo deduce vizio di motivazione per il mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata; con il secondo censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex art. 56-quater l. n. 689/1981, per omessa valutazione dei profili soggettivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato nei limiti esposti. Il primo motivo è inammissibile, perché generico e volto in sostanza a invocare un trattamento sanzionatorio più tenue, incidendo sulla discrezionalità del giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata ha valorizzato gli indici della particolare gravità della condotta e la negativa personalità dell’imputata, già gravata da numerosi precedenti penali specifici, che ha comunque ottenuto le attenuanti generiche per il comportamento riparatore, pur parziale, verso la persona offesa, con pena finale prossima al minimo edittale.

La Corte ricorda inoltre che un più favorevole bilanciamento è impedito dal divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata a norma dell’art. 69, comma 4, cod. pen.

Il secondo motivo è invece fondato. Entrambi i giudici di merito hanno motivato l’inadeguatezza della pena pecuniaria richiamando la mancata prova di una capacità patrimoniale e le disagiate condizioni economiche dell’imputata. Sul punto la Corte richiama il contrasto di legittimità: secondo un orientamento il giudice può motivare sugli aspetti ritenuti decisivi, tra cui la prognosi negativa di adempimento (Sez. II n. 15927 del 20.02.2024; Sez. V n. 44402 del 10.10.2022); secondo l’orientamento opposto, riaffermato di recente, il giudice non può rigettare la sostituzione solo per le disagiate condizioni economiche dell’imputato (Sez. Un. n. 24476 del 22.04.2010, Gagliardi; Sez. II n. 1724 del 18.12.2025; Sez. VI n. 29192 del 28.05.2024; Sez. IV n. 8873 del 28.01.2025; Sez. III n. 35655 del 07.04.2025; Sez. V n. 19039 del 17.04.2025).

Tale opzione ermeneutica è coerente con la lettura combinata dell’art. 56-quater l. n. 689/1981, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che individua un ampio intervallo tra valore minimo e massimo di conversione giornaliero, e dell’art. 71 della stessa legge, che disciplina revoca e conversione per mancato pagamento e per impossibilità correlata alle condizioni economiche del condannato al momento dell’esecuzione.

Il contrasto risulta peraltro risolto dalle Sezioni Unite, cui la questione era stata rimessa, che con sentenza resa all’udienza del 25.06.2026, secondo l’informazione provvisoria n. 9/2026, hanno dato risposta negativa al quesito sulla possibilità di rigettare la richiesta per prognosi negativa di adempimento. La sentenza impugnata, avendo motivato il diniego solo in forza delle precarie condizioni economiche e della conseguente incapacità di pagare, non ha fatto corretta applicazione di tali principi ed è annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto; nel resto il ricorso è inammissibile e l’affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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