Sostituzione di persona e falso documentale: reati in concorso, non assimilabili (Cass. pen. Sez. 5 n. 14950 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito in quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, poiché le fattispecie di cui agli artt. 494 e 497-bis cod. pen. tutelano beni giuridici distinti e constano di condotte criminose diverse, configurandosi il concorso materiale di reati. L’assorbimento può operare solo in presenza di un unico fatto, non quando la falsificazione è il mezzo per una successiva e distinta attività di sostituzione fisica dell’identità. In tema di reato impossibile, il cosiddetto “falso grossolano” ricorre solo quando la contraffazione sia riconoscibile ictu oculi, senza necessità di verifiche o approfondimenti. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per i reati di sostituzione di persona e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, unificati dalla continuazione. Questi, per commettere una truffa, si era presentato presso una filiale bancaria esibendo una carta d’identità contraffatta, recante le generalità di un terzo soggetto realmente esistente ma con la propria fotografia, riuscendo ad aprire un conto corrente. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, rideterminando la pena e revocando l’interdizione dai pubblici uffici.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 secondo cui il controllo sulla motivazione non può tradursi in una nuova valutazione del fatto, essendo il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. configurabile solo quando la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Quanto alla prima doglianza, la Corte ha escluso che nel caso di specie ricorresse l’ipotesi del “falso grossolano” ex art. 49 cod. pen. Il concetto di inidoneità dell’azione deve essere valutato secondo un giudizio ex ante, richiedendo una inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria della condotta, tale da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede. La difformità del documento dal vero deve essere riconoscibile ictu oculi, senza necessità di alcuna verifica approfondita. Nel caso esaminato, la stessa prospettazione difensiva rivelava che la falsità non poteva emergere immediatamente, ma solo a seguito di indagini da parte di personale specializzato.
Sul secondo profilo, la Cassazione ha escluso l’assorbimento della sostituzione di persona nel delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen. Le due fattispecie tutelano beni giuridici distinti e sanzionano condotte differenti: l’art. 497-bis punisce la mera fabbricazione o il possesso del documento falso, mentre l’art. 494 incrimina l’utilizzo dello stesso per sostituirsi ad altri al fine di ottenere un vantaggio. L’uso del documento per assumere una falsa identità costituisce un quid pluris rispetto al possesso, configurandosi il concorso materiale di reati quando la falsificazione è solo il mezzo per la successiva attività di sostituzione dell’identità.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, poiché la valutazione del giudice di merito, sorretta da una motivazione aderente ai criteri legali ex artt. 132 e 133 cod. pen., non è sindacabile in sede di legittimità. Il riferimento alla “scaltrezza” della condotta riflette l’accertata capacità di orchestrare un’operazione complessa e non costituisce una formula di stile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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