Pene sostitutive richieste dalla difesa divieto rilievo officioso cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 6256 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 consente l’applicazione nel giudizio di appello ove il tema sia stato devoluto nei motivi di gravame ovvero sollecitato dalla difesa nel corso della discussione, al piu’ tardi dopo la lettura del dispositivo. Le sanzioni sostitutive non possono essere disposte d’ufficio dal giudice di legittimita’, ne’ su richiesta formulata per la prima volta in cassazione, poiche’ il relativo potere presuppone una sollecitazione della parte che non puo’ essere introdotta nel giudizio di legittimita’. La questione di legittimita’ costituzionale della misura della pena minima del delitto di art. 624-bis cod. pen. e’ manifestamente infondata, essendo insindacabile la scelta legislativa di inasprimento sanzionatorio per il furto commesso in spazi privati adibiti ad abitazione o a loro pertinenze, allorche’ sia rispettato il principio rieducativo e il trattamento in concreto risulti proporzionato.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Latina che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole dei reati di cui agli art. 624-bis cod. pen. e art. 4 legge n. 110/1975, per essersi impossessato di un autoveicolo parcheggiato in un piazzale recintato munito di cancello elettrico adiacente all’abitazione della persona offesa e per avere portato fuori dalla propria abitazione strumenti atti ad offendere.
Il giudice distrettuale escludeva la derubricazione in furto semplice, riconoscendo all’area il carattere di pertinenza dell’abitazione per i requisiti di segregazione e accessorieta’, e riteneva sussistente l’elemento soggettivo in ragione della correlazione tra l’introduzione nell’area recintata, l’impossessamento del bene e il successivo allontanamento. Esclusa la tenuita’ del fatto e ritenuta adeguata la pena, la difesa proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso e’ dichiarato infondato. Il primo motivo, relativo al dedotto difetto di motivazione sulla prova dell’introduzione nell’area pertinenziale, e’ manifestamente infondato: la censura sollecita una rilettura del quadro probatorio non consentita in sede di legittimita’, a fronte di una struttura razionale della decisione sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo. Il giudice territoriale ha valorizzato la compatibilita’ tra l’orario del rinvenimento nel veicolo sottratto e quello dell’impossessamento, la dotazione di strumenti atti a offendere e l’implausibilita’ delle giustificazioni fornite dall’indagato.
Il secondo motivo e’ inammissibile per difetto di confronto con la motivazione impugnata: nell’escludere la lieve entita’ del porto di oggetti atti ad offendere, il giudice ha valorizzato il numero e la natura delle armi e il contesto illecito; quanto all’art. 131-bis cod. pen., ha considerato il comportamento successivo del ricorrente, evaso dagli arresti domiciliari.
Manifestamente infondata e’ la questione di legittimita’ costituzionale del minimo edittale dell’art. 624-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.: la scelta legislativa di inasprimento sanzionatorio per i reati contro il patrimonio commessi in spazi privati adibiti ad abitazione e pertinenze rientra nella discrezionalita’ del legislatore, non irragionevole e proporzionata alla maggiore gravita’ del fatto, richiamandosi Sez. V n. 17954 del 18.02.2020, Pennelli, Rv. 279207. Il trattamento in concreto, ridotto per il rito e per le attenuanti generiche, risulta applicato nel minimo.
Quanto all’ultimo motivo, e’ vera la premessa sull’applicabilita’ in appello della disciplina di favore dell’art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), ma le sanzioni sostitutive non sono state chieste dall’imputato nel giudizio di appello e non possono essere disposte d’ufficio ne’ dal giudice di legittimita’. La disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 consente al condannato, all’esito di un procedimento pendente in cassazione, di presentare istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. entro trenta giorni dall’irrevocabilita’ della sentenza. Nella specie nessuna sollecitazione e’ stata avanzata dalla difesa nel termine per le conclusioni, secondo le regole del processo cartolare di cui all’art. 23 d.l. n. 137/2020. Il ricorso e’ rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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