Reformatio in peius e pena congiunta: rileva l’entità finale complessiva (Cass. pen. Sez. IV n. 6258 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius si valuta con riferimento all’entità complessiva della pena irrogata. In caso di reato punito con pena congiunta pecuniaria e detentiva, occorre considerare entrambe le componenti per stabilire se il risultato finale sia deteriore rispetto a quello di primo grado. Non viola pertanto il divieto la sentenza di appello che riduca, anche sensibilmente, la pena detentiva e aumenti quella pecuniaria, se, operato il ragguaglio ai sensi dell’art. 135 cod. pen., l’entità finale non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.
Il Fatto
La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pisa, ha escluso la responsabilità del ricorrente in relazione a una delle ipotesi di furti consumati e tentati in luogo di provata dimora in concorso e ha rideterminato la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, ritenuta la continuazione tra gli altri reati.
La difesa ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius. Il giudice di primo grado era pervenuto, all’esito del calcolo aritmetico, a una pena pecuniaria finale di euro milleottocento, mentre il giudice di appello l’aveva rideterminata in eccesso in euro duemila, con conseguente deteriore trattamento sanzionatorio nonostante l’impugnazione del solo imputato e l’esclusione della responsabilità per uno dei reati posti in continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, richiamando il consolidato insegnamento del giudice di legittimità secondo cui, per aversi reformatio in peius in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, deve farsi riferimento all’entità complessiva della pena irrogata.
Ne deriva che, in relazione a ipotesi di reato punito con la pena congiunta pecuniaria e detentiva, è necessario considerare entrambe le componenti al fine di stabilire se vi sia stato un risultato finale deteriore per l’imputato.
Il Collegio ha pertanto affermato che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che riduca, anche sensibilmente, la pena detentiva inflitta in primo grado e aumenti quella pecuniaria, se, operato il ragguaglio di quest’ultima ai sensi dell’art. 135 cod. pen., l’entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado. A sostegno sono richiamati i precedenti Sez. IV n. 43835 del 2018 e Sez. IV n. 24430 del 2021.
Nel caso concreto, il giudice di appello aveva proceduto a una complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio in accoglimento di uno dei motivi di appello proposti dall’imputato, con una consistente riduzione della pena detentiva, diminuita di sei mesi, a fronte di un modesto aumento della pena pecuniaria di duecento euro. La pena congiunta, nel suo complesso, non presentava quindi alcun profilo di inosservanza delle regole di cui all’art. 597 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 135 c.p. – Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello