Pene sostitutive: il diniego richiede motivazione prognostica sulla finalità rieducativa (Cass. pen. Sez. V n. 27128 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice che nega la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria non può limitarsi a valutare la congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alla pericolosità del soggetto, ma deve motivare in chiave prognostica le ragioni per le quali tali elementi rendono la pena sostitutiva inidonea al perseguimento della finalità rieducativa. L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 impone una duplice valutazione: una preliminare sull’an della sostituzione, ancorata alla finalità rieducativa e alla prognosi sul rischio di recidiva, e una successiva ed eventuale sul quomodo. La gravità del fatto e la pericolosità del soggetto operano quali parametri di verifica dell’idoneità della pena sostitutiva, che entro i limiti normativi si presume adeguata. Grava pertanto sul giudice un onere motivazionale più penetrante, con conseguente annullamento della decisione carente.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19 settembre 2025, aveva confermato la condanna disposta dal Tribunale di Agrigento in data 18 aprile 2024 nei confronti dell’imputato per il reato di tentato furto aggravato. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando distinti motivi.
In via preliminare il ricorrente ha dedotto l’improcedibilità per difetto di querela; nel merito ha lamentato l’insufficienza del compendio indiziario, il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, censurando altresì il rigetto dell’istanza di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affrontato la questione preliminare relativa al difetto di querela. Ha ricordato che, quando è sottoposta al suo vaglio la correttezza di una decisione in rito, essa è giudice dei presupposti della decisione stessa e ha il potere-dovere di esaminare gli atti del fascicolo per verificare la fondatezza dei motivi. Dall’esame è emerso che la querela risulta acquisita, ritualmente presentata dalla persona offesa: la doglianza è quindi infondata nel presupposto.
Il primo motivo, relativo all’insufficienza del complesso indiziario, è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ribadito che la prova logica è prova a tutti gli effetti, di pari dignità rispetto a quella diretta, purché rispetti i criteri elaborati dalla giurisprudenza: valutazione di ciascun indizio, apprezzamento unitario e verifica della ragionevolezza di eventuali ricostruzioni alternative. Nel caso concreto i giudici di merito avevano svolto tale valutazione in modo logico e conforme ai principi, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte territoriale aveva già dato risposta esauriente richiamando il quinto comma dell’art. 131-bis cod. pen., che preclude il beneficio nei casi in cui l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, circostanza ricorrente e non contestata dalla difesa nella sua oggettiva sussistenza.
Il terzo motivo è stato ritenuto generico nella parte relativa all’eccessività della pena, essendo il giudizio di equivalenza tra circostanze adeguatamente motivato e non sindacabile. È invece risultato fondato il profilo concernente il diniego della pena sostitutiva. La Corte territoriale si era limitata a rilevare l’assenza di elementi di meritevolezza, omettendo ogni valutazione sull’idoneità della pena sostitutiva a perseguire le finalità rieducative. Richiamando il proprio precedente (Sez. 5 n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062-01), ha affermato che la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto non esauriscono l’onere motivazionale, dovendo il giudice indicare specificamente le ragioni per cui, in concreto, la pena sostitutiva risulterebbe inidonea, imponendo il ricorso alla detenzione intramuraria.
Il ricorso è stato dunque accolto limitatamente alla carenza di motivazione sulla mancata applicazione della pena sostitutiva, con annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sul punto; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.