Incompatibilità per cure carcerarie con ricoveri esterni temporanei (Cass. pen. n. 7995/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la necessità di periodici controlli clinici e strumentali o di brevi ricoveri presso strutture sanitarie esterne al circuito carcerario non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante ai sensi dell’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., potendo tali esigenze essere soddisfatte mediante il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell’amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni ai sensi dell’art. 11 della legge n. 354 del 1975. Il giudice deve valutare la compatibilità della detenzione in concreto, verificando l’effettiva possibilità di somministrare le cure necessarie all’interno del circuito penitenziario, e non può limitarsi a un giudizio astratto, né demandare all’amministrazione penitenziaria le determinazioni essenziali per la tutela della salute del detenuto.
Il Fatto
L’indagato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per gravi reati, ha chiesto la sostituzione di tale misura con quella degli arresti domiciliari, invocando le proprie condizioni di salute e in particolare una frattura al femore che avrebbe richiesto un intervento chirurgico e un successivo percorso riabilitativo. Il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza, e il Tribunale di Lecce, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto, disponendo tuttavia che l’amministrazione penitenziaria programmasse l’intervento chirurgico e predisponesse il trasferimento del detenuto in una casa circondariale dotata di centro clinico per il trattamento post-operatorio.
Avverso tale ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.) per avere il Tribunale valutato le cure solo in astratto e non in concreto, nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) per contraddittorietà in ordine alla diagnosi e alla prognosi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha osservato che il Tribunale aveva correttamente valutato la compatibilità della detenzione in concreto, dando atto che l’intervento chirurgico e la successiva riabilitazione, seppur non eseguibili all’interno dell’istituto penitenziario, potevano essere praticati mediante un breve ricovero in struttura esterna (stimato in circa cinque giorni) e un successivo periodo riabilitativo in una casa circondariale attrezzata, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge sull’ordinamento penitenziario. La Corte ha ribadito il principio secondo cui le esigenze di periodici controlli clinici e di brevi ricoveri specialistici non integrano di per sé uno stato di incompatibilità con il regime carcerario, potendo essere salvaguardate attraverso il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell’amministrazione penitenziaria o in luoghi di cura esterni.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, rilevando che il Tribunale aveva ampiamente considerato sia l’accorciamento dell’arto (documentato in perizia) sia le problematiche cardiache dell’indagato, ma aveva correttamente osservato che tali elementi non configuravano uno stato di incompatibilità attuale, essendo la patologia cardiaca ancora in fase di accertamento e potendo l’intervento chirurgico risolvere il problema dell’accorciamento. La Corte ha inoltre sottolineato che il provvedimento impugnato non si limitava a un mero rinvio all’amministrazione penitenziaria, ma impartiva specifiche prescrizioni per la programmazione dell’intervento e per il trasferimento presso un istituto attrezzato, soddisfacendo così l’onere di verifica concreta della compatibilità.
La Corte ha infine disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle parti, trattandosi di procedimento penale.
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Nota della Redazione
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