Pensione di inabilità e cumulo obbligatorio dei periodi assicurativi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 73 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 è liquidata in regime di cumulo obbligatorio, non facoltativo: il trattamento deve valorizzare tutta la contribuzione disponibile nelle diverse gestioni di iscrizione dell’assicurato. Ne consegue che la decorrenza va fissata al primo giorno del mese successivo a quello della domanda, ai sensi dell’art. 8 d.M. n. 187/1997. Il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per ogni anno utile, introdotto dall’art. 1, commi 101 e 102, legge n. 234/2021, opera nei limiti dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e non è invocabile ove già riconosciuto. È invece dovuta la riliquidazione per i miglioramenti contrattuali recepiti dal d.P.R. n. 57/2022, sulla base dell’ultimo miglio trasmesso dall’amministrazione datrice.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato collocato in congedo per inidoneità psico-fisica con decorrenza dal 21 luglio 2022, con riconoscimento della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’amministrazione ha disposto la dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.

L’INPS ha liquidato il trattamento pensionistico in regime di cumulo con decorrenza dal 1° agosto 2022. Il ricorrente ha impugnato la determinazione, chiedendo la riliquidazione in regime ordinario, la diversa decorrenza dal 21 luglio 2022, l’applicazione dei benefici dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e degli aumenti contrattuali del d.P.R. n. 57/2022.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Giustizia, richiamando Cass. Sez. Un. n. 2951/2016: le condizioni dell’azione si accertano in relazione alla loro affermazione nell’atto introduttivo, non alla loro sussistenza effettiva. Il Ministero non è estraneo alla fattispecie, perché coinvolto nell’inserimento dei dati dell’ultimo miglio.

Nel merito, la Corte ha richiamato la propria sentenza n. 81 del 21 febbraio 2024, ribadendo che, ferme le condizioni di non titolarità di trattamento pensionistico e di non coincidenza dei periodi assicurati, il cumulo è obbligatorio. Il legislatore ha inteso valorizzare tutta la contribuzione presente nelle diverse gestioni ai fini di un unico trattamento di inabilità.

Il giudice ha aggiunto che la tesi della facoltatività produrrebbe l’effetto irragionevole di ampliare il periodo di bonus posto a carico del sistema previdenziale, a scapito della contribuzione per attività effettivamente prestata. Da ciò il rigetto anche della domanda sulla decorrenza, dovendosi applicare l’art. 8 d.M. n. 187/1997.

Sulla domanda relativa all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la Corte ha richiamato le Sezioni riunite nn. 1 e 12 del 2021 sull’inapplicabilità del coefficiente “secco” del 44%. In via assorbente, ha rilevato che dalla documentazione emerge il già riconosciuto coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno di servizio antecedente al 1995, con riscontro nel provvedimento impugnato.

È stata invece accolta la domanda sugli aumenti contrattuali: il trattamento in godimento era stato liquidato sui dati dell’ultimo miglio del 3 novembre 2022, mentre va riliquidato in base ai dati trasmessi il 30 aprile 2024, con l’adeguamento del d.P.R. n. 57/2022. Sui maggiori ratei spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Respinta l’istanza di CTU contabile e compensate le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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