Nessuna irregolarità gestionale sul Piano Nazionale Sicurezza Stradale allo stato degli atti (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 61 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante della Corte dei conti non si traduce in una valutazione di merito delle scelte amministrative, ma in una verifica di regolarità gestionale dell’attività in corso di svolgimento. Ove, allo stato degli atti e sulla base della documentazione versata, non emergano irregolarità gestionali, il Collegio non formula raccomandazioni né attiva la segnalazione di responsabilità dirigenziali prevista dall’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. L’assenza di rilievi non esaurisce il controllo: restano impregiudicati gli approfondimenti in itinere sugli step procedurali ancora da realizzare. Il Collegio può inoltre escludere i presupposti per il procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, d.l. n. 76/2020.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’intervento denominato “Piano Nazionale Sicurezza Stradale” (PNSS), sistema articolato di indirizzi e misure finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale secondo gli obiettivi comunitari.

Titolare del Piano è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La disciplina di riferimento è l’art. 32 della legge n. 144/1999, che individua quali documenti costitutivi gli indirizzi generali, le linee guida di attuazione, il Piano e i programmi di attuazione. Il Piano è stato approvato dal CIPESS con delibera n. 13 del 14 aprile 2022. La questione giunge all’attenzione del Collegio nell’ambito della programmazione annuale dei controlli per il 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro programmatorio del PNSS 2030, articolato su obiettivi generali, specifici e operativi, e richiama la recente legge n. 177/2024 in materia di sicurezza stradale. Passa poi all’attività istruttoria, avviata con richiesta di atti ed elementi informativi al Ministero.

Dal riscontro emerge il quadro finanziario: le risorse sul capitolo 7333, al netto degli impegni, ammontano per il 2024 a 9,96 milioni di euro, oltre a residui 2022 e 2023; ulteriori finanziamenti erariali per le infrastrutture ammontano a 16,146 miliardi di euro. Sono richiamati il Comitato per l’indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale (CICASS), ricostituito con D.M. n. 267/2023 ma non ancora convocato, e l’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale (ONSS).

Il Collegio esamina il primo programma di attuazione, con dodici azioni generali e diciannove azioni specifiche non ancora finanziate, la ripartizione di 13,5 milioni di euro tra i quattordici Grandi Comuni ISTAT con il D.M. n. 408/2022, l’affidamento del supporto tecnico specialistico e project management per il PNSS 2030, nonché gli accordi con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri per l’acquisto di strumentazione di controllo.

Quanto al monitoraggio, il sistema si articola in indicatori di impatto, di prestazione, di esposizione al rischio e di processo. Il Ministero ha rappresentato che i dati 2020 e 2021 non sono rilevanti per effetto delle restrizioni pandemiche e che le valutazioni intermedie saranno condotte in corrispondenza della verifica degli obiettivi al 2024.

Su queste basi il Collegio conclude che, allo stato della documentazione versata in atti, non appaiono ricorrere i presupposti di irregolarità gestionali tali da dare luogo a specifiche raccomandazioni o alla segnalazione delle più gravi responsabilità dirigenziali di cui all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Restano impregiudicati ulteriori approfondimenti istruttori per verificare, in itinere, la realizzazione degli step procedurali successivi. Il Collegio rileva inoltre l’insussistenza dei presupposti per il procedimento di cui all’art. 22, comma 1, secondo periodo, d.l. n. 76/2020. La deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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